Il Tar di Salerno ha annullato il provvedimento con cui l’Asl di Salerno aveva escluso l’Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Europ Service ODV dalla procedura di affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118 per diverse postazioni, tra cui Vallo della Lucania, Gioi Cilento e Acciaroli, inclusa la copertura per il potenziamento estivo. La decisione del Tribunale amministrativo si basa sul mancato ricorso al soccorso istruttorio da parte dell’Asl, ritenuto illegittimo.
Esclusione per presunta carenza di personale infermieristico ritenuta infondata
L’esclusione di Europ Service era motivata dalla presunta carenza del requisito di ammissione riguardante la disponibilità di personale infermieristico. L’Asl sosteneva che l’associazione ricorrente non avesse fornito prove adeguate della presenza di infermieri tra il personale dichiarato per le postazioni di soccorso. Tuttavia, Europ Service ha contestato tale decisione, affermando di aver incluso nell’offerta tecnica la documentazione completa e corretta, attestante le qualifiche richieste, sia per gli infermieri che per gli autisti-soccorritori.
Il Tar richiama l’obbligo del soccorso istruttorio nel codice dei contratti pubblici
Tuttavia, secondo quanto ricostruito nel ricorso e accertato dai giudici, l’articolo 101 del Decreto Legislativo 36 del 2023 prevede l’applicazione del soccorso istruttorio per sanare omissioni o irregolarità nella documentazione amministrativa, escludendo unicamente la possibilità di modificare l’offerta tecnica o economica. Nel caso specifico Europ Service avrebbe effettivamente allegato i documenti necessari e una semplice integrazione della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara sarebbe stata sufficiente per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, senza alterare l’offerta presentata.
Accolto il ricorso di Europ Service, Asl condannata alle spese
Il Tribunale ha dunque concluso che la stazione appaltante avrebbe dovuto avvalersi del soccorso istruttorio per verificare la documentazione amministrativa presentata da Europ Service, anziché procedere con l’esclusione automatica.
Per questi motivi, il Tar ha accolto integralmente il ricorso di Europ Service, annullando il provvedimento impugnato e condannando l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2000,00 euro, oltre agli oneri di legge.
Il bando era relativo alle postazioni di Vallo della Lucania, Gioi e Acciaroli.