PEC con file allegato: ha validità senza la firma digitale?

Di Redazione Infocilento

L’utilizzo della posta elettronica certificata è diventato fondamentale nella gestione delle comunicazioni ufficiali nel nostro Paese. La PEC garantisce a tutti gli effetti che vengano inviati e ricevuti messaggi con valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ma esistono diverse questioni pratiche e giuridiche che emergono in particolare quando si tratta di allegare un file ad una PEC, nello specifico per quanto riguarda la validità di questi documenti in assenza di una firma digitale.

La firma digitale negli allegati ad una PEC

In un file allegato a una PEC, la firma digitale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e autenticità, poiché garantisce che il documento non sia stato alterato e conferma l’identità del mittente. In particolare, tale strumento – che può essere attivato facilmente anche online, come nel caso di questa firma digitale gratis proposta dal provider Lettera Senza Busta – è utile per riconoscere legalmente i documenti ufficiali che richiedono una certificazione formale, come contratti, ricorsi o comunicazioni legali.

La validità legale degli allegati inviati tramite PEC senza firma digitale dipende da diversi fattori, come il tipo di documento, il contesto giuridico e le normative specifiche del settore di riferimento. In generale, la PEC garantisce di per sé l’integrità e la consegna del messaggio e degli allegati, anche se non sempre certifica il contenuto degli allegati stessi.

Il funzionamento della PEC

Ma partiamo dall’analisi della PEC, il sistema di posta elettronica che negli ultimi anni ha assunto sempre più rilevanza. La posta elettronica certificata consente di inviare e di ricevere e-mail con la certezza della ricezione, grazie alla presenza di protocolli di sicurezza che certificano l’integrità del messaggio e degli allegati eventualmente presenti. Con la PEC si hanno delle ricevute che attestano l’avvenuta consegna e per questo viene considerata uno strumento ideale per le comunicazioni formali e ufficiali.

Quando un utente invia un messaggio di questo tipo, il gestore del servizio fornisce innanzitutto una ricevuta di accettazione che certifica l’invio corretto dell’e-mail. Il gestore del destinatario consegna il messaggio di posta e fornisce una ricevuta di avvenuta consegna al mittente, garantendo così che il messaggio è stato recapitato. La PEC assicura che il contenuto del messaggio non venga alterato durante la trasmissione.

I tipi di documenti e i contesti di applicazione

Per comunicazioni informali o interne, la PEC può essere sufficiente senza la necessità di una firma digitale sugli allegati. Ad esempio, le comunicazioni tra i colleghi o l’invio di rapporti interni possono avvalersi della PEC senza altri requisiti.

La situazione può essere diversa nel caso di contratti e documenti ufficiali. In un contesto formale, come la stipula di contratti o l’invio di documenti legali, la firma digitale può essere richiesta per garantire l’autenticità del documento. Infatti, la firma digitale attribuisce al documento una validità legale maggiore, perché assicura che il firmatario non possa disconoscere il contenuto del documento allegato.

Nei procedimenti giudiziari e amministrativi, l’utilizzo della firma digitale sui documenti allegati ad una PEC può essere indispensabile. Ad esempio, nella trasmissione di atti processuali o nell’invio di ricorsi, la firma digitale dà la garanzia che i documenti siano considerati validi e non modificabili.

I vantaggi della firma digitale

La firma digitale dà la certezza che i documenti elettronici siano autentici e integri. Utilizza delle specifiche tecniche di crittografia per creare un collegamento univoco tra il firmatario e il documento, che può essere verificato da terze parti.

Un documento firmato con firma digitale assicura che il tutto sia stato creato e inviato dalla persona che lo firma, garantisce che il contenuto non sia stato alterato dopo la firma e impedisce al firmatario di negare di aver sottoscritto il documento stesso.

La firma digitale diventa necessaria nel momento in cui la legge richiede una prova certa dell’identità del firmatario e della sua volontà di sottoscrivere il documento, per esempio nei contratti di lavoro, nei documenti fiscali, nelle pratiche edilizie e negli atti notarili.

L’ordinanza della Cassazione sul tema della firma digitale

Sul tema esistono, comunque, numerosi dibattiti. Per esempio, l’ordinanza 18529 del 2024 della Cassazione dichiara che, in un caso di contestazione del licenziamento avvenuta da un dipendente, un documento di testo allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata è valido anche se non presenta la firma digitale.

Nella situazione specifica presa in esame, un avvocato aveva mandato ad un’azienda, per conto di un cliente, una dichiarazione con la quale si impugnava l’interruzione del rapporto lavorativo. Il messaggio PEC conteneva un documento Word senza firma digitale, né da parte dell’avvocato né da parte del cliente. Ma, secondo la Cassazione, non si può negare che la comunicazione sia valida ed efficace.

In tutte le situazioni, comunque, è sempre bene fare attenzione al tipo di messaggio che si invia tramite PEC e agli eventuali allegati presenti, perché la firma digitale può essere richiesta in maniera da avere la certezza che non ci siano difficoltà o incomprensioni da affrontare in seguito.

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