Il mare è uno dei luoghi più amati per trascorrere le vacanze estive, ma è importante rispettare alcune norme per garantire la sicurezza di tutti coloro che lo frequentano. A tal proposito, è stata emessa un’ordinanza sulla balneazione tra i litorali di Positano ed Eboli, che prevede alcune regole da seguire per evitare incidenti o problemi di ogni genere.
Zone riservate alla balneazione
Sono state individuate alcune zone riservate alla balneazione, ovvero le aree fino a 200 metri dalle spiagge o scogliere basse e a 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, che non hanno destinato gli specchi acquei ad altro uso. È importante sapere che i non esperti di nuoto possono effettuare la balneazione fino a 1,60 metri di profondità, al di là della quale si sconsiglia di avventurarsi.
Segnalazioni e divieti
Per garantire la sicurezza in mare, i titolari delle strutture balneari e/o attività simili hanno l’obbligo di collocare appositi gavitelli di colore rosso sul fondo del mare, a una distanza di 50 metri l’uno dall’altro, per indicare il limite della zona riservata alla balneazione. Inoltre, è vietato navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale nelle zone riservate alla balneazione, così come caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee. Infine, è vietato sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di velivolo privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l’atterraggio, purché autorizzato e in emergenza e per i mezzi di soccorso o di polizia.
I divieti
È vietata la balneazione:
- nei porti;
- nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;
- all’interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
- sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio di unità navali;
- alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
- nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell’Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), posizionati a cura dei Comuni;
- nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell’Autorità marittima
I corridoi di lancio
Le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata/ammainata, per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona di mare riservata alla balneazione, devono, utilizzare i corridoi di lancio. All’interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell’imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
È fatto divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio. I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l’esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.