Via breve, da oggi, per punire i “copioni” del web. Quanti operano condivisioni indiscriminate, con o senza la consapevolezza del carattere illecito di ciò, è bene che sappiano che, da oggi, “colpirli” diventerà molto più facile e immediato: sarà infatti sufficiente una segnalazione in via amministrativa, senza più bisogno della magistratura. Sbaglia chi confida nell’impunità credendo che, per subire una sanzione, sia necessario che il titolare del copyright avvii una causa, cosa tutt’altro che probabile (almeno per le piccole violazioni) per via dei tempi e dei costi elevati. Come detto, non c’è più bisogno di un processo, né di una denuncia alle autorità. Il tutto, oggi, passa per la nuova procedura “accelerata”, introdotta con il recente regolamento Agcom. Una procedura, però, il cui utilizzo indiscriminato potrebbe incidere sulla libertà di espressione e informazione su internet. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e cosa cambierà, da ora, per chi ha un sito, un blog o anche un profilo Facebook. Innanzitutto non si deve pensare alla pirateria informatica come a un fenomeno legato solo alla musica, ai film o ai videogiochi. La “pirateria” – almeno nel significato che l’Agcom le vorrebbe attribuire – è qualsiasi forma di “copia incolla”, qualsiasi tipo di “prelievo non autorizzato” di contenuti digitali: siano essi testi, fotografie, clip video, poesie, vignette satiriche, news, recensioni cinematografiche, immagini divertenti, ecc. Per esempio, è violazione del copyright condividere uno spezzone di una trasmissione tv sul proprio profilo Facebook o sul proprio blog; lo è anche il tweet con il link all’intervista di un politico trasmessa dal telegiornale. È lesione del diritto d’autore condividere l’immagine realizzata da un fotografo senza pagarne i relativi diritti. E, infine, è violazione del copyright anche ciò che molti siti fanno: aggregare le notizie estrapolate “qua e là” sulla rete, seppure indicando la fonte (almeno in assenza di autorizzazione da parte del titolare del diritto). Insomma, qualsiasi materiale si trovi in rete, e sia caratterizzato da quella minima originalità (non sarebbe tale, per esempio, il testo di una legge, ma sicuramente lo sarebbe il testo di un articolo tratto da un quotidiano) è automaticamente protetto da copyright (o meglio, “diritto d’autore”). A tal fine non c’è bisogno (contrariamente ai luoghi comuni) che vengano riportati avvisi come la dicitura “© Riproduzione riservata” o sia avvenuta qualsivoglia registrazione (vedi alla SIAE). Al contrario, il diritto d’autore nasce già con la creazione dell’opera, come l’ombra nasce con un corpo. È una tutela automatica, prevista dalla legge per qualsiasi creazione dell’ingegno. Questo vuol dire che l’autore del contenuto potrà pretendere dall’usurpatore, in qualsiasi momento, la rimozione della copia non autorizzata ed, eventualmente, il risarcimento del danno. Sino ad oggi, però, il web è stato un terreno di facile razzia, specie per testi e immagini. Complice la comune consapevolezza dei costi e dei tempi di un’azione legale, nessuno si è mai dato pena, più di tanto, di scoraggiare le pratiche del “copia e incolla”, le condivisioni di immagini o di video. La magistratura, insomma, con le sue inefficiente e interminabili attese, è stata, anziché un disincentivo all’illecito, il vero e proprio volano. Magari è anche vero che la presenza del tasto “condividi” ha creato confusione sull’esatto significato e portata della “condivisione” sul web. Ma, di fatto, pubblicare un contenuto in internet ha significato, sino ad oggi, almeno per l’opinione comune, “libero dominio”. Cosa tutt’altro che vera. Ebbene, da oggi l’autore del contenuto potrà accedere a una via veloce e gratuita per colpire gli usurpatori. Infatti, basterà che questi segnali la violazione all’Agcom affinché quest’ultima – previa verifica dell’ammissibilità della richiesta – avvii un’istruttoria e proceda, all’esito, con la punizione del colpevole. Addirittura, nei casi di infrazioni più gravi ed evidenti, dell’istruttoria si potrà anche fare a meno. In ogni caso, l’Agcom darà da 12 a 35 giorni di tempo (a seconda della gravità) per rimuovere volontariamente l’opera contestata. Il tutto, quindi, passerà per una semplice procedura amministrativa, avviabile da casa, con un computer connesso alla rete. Insomma, non ci sarà bisogno di iniziare una causa, di anticipare costi, di attendere l’esito della sentenza, di chiedere l’intervento di un avvocato, di pagare i relativi onorari. Sarà sufficiente una semplice segnalazione all’autorità amministrativa la quale, poi, farà tutto da sé, senza bisogno di altro da parte del titolare del diritto leso. Il che, ovviamente, rende tutto molto più facile e immediato.