Nei circoli privati e negli esercizi pubblici del territorio comunale l'utilizzo del calcio balilla è vietato, all'esterno, dopo le 22 dal 1 aprile al 30 settembre e dopo le 20 dal 1 ottobre al 31 marzo, oltre che nell'orario pomeridiano dalle 14 alle 16. Il suo utilizzo non deve comunque, anche negli orari precedenti, essere fonte di disturbo per il vicinato. I contravventori saranno oggetto di sanzione pecuniaria e sanzione accessoria, con sospensione dell'attività sino ad un massimo di dieci giorni. Nei casi più gravi si procederà ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale ("Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone"). Questo il testo di una singolare ordinanza del sindaco di Teggiano Michele Di Candia.L'ordinanza sarebbe stata emessa in seguito alle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che lamentano situazioni di disturbo causato in particolar modo nelle ore notturne dall'utilizzo del calcio balilla. Da qui la necessità - secondo il primo cittadino - di tutelare la salute e la quiete pubblica.