Marcello Feola commissario del Parco: caso alla Corte Costituzionale

La Regione contesta la nomina di Marcello Feola a commissario del Parco e richiama alcune sentenze della Corte Costituzionale

Di Maria Emilia Cobucci

Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla nomina di Marcello Feola a Commissario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La regione Campania, infatti, ha presentato ricorso per essere stata esclusa dalla scelta del reggente le sorti dell’Ente con sede a Vallo della Lucania.

La nomina di Marcello Feola

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con un decreto a sua firma del 25 gennaio scorso, ha nominato l’avvocato amministrativista originario di Campora, Marcello Feola, a commissario per i prossimi sei mesi.

La posizione della Regione

Di questa scelta non è stato interpellato Palazzo Santa Lucia e il suo inquilino, Vincenzo De Luca, che ha dato mandato agli avvocati Almerina Bove, Graziella Mandato e Angelo Marzocchella, componenti dell’ufficio dell’avvocatura regionale, di far valere le proprie ragione davanti alla Consulta.

La Regione Campania si appella a una sentenza della Corte Costituzionale del 2004, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nomina di un Commissario Straordinario di Ente parco nazionale da parte del Ministro della Ambiente, senza la preventiva conclusione del procedimento di intesa con la Regione interessata.

In quella sentenza i giudici hanno stabilito che «non spetta allo Stato e per esso al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio la nomina del Commissario straordinario dell’Ente parco nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l’intesa per la nomina del presidente dello stesso Ente».

Il ricorso della Regione, inoltre, richiama un’altra sentenza, sempre della Corte Costituzionale, emessa però nel 2016. Che recita: «l’illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il presidente della Regione (nel caso di specie della Toscana, ndr), ma nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo».

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