Divieto assoluto di coltivare fave e piselli, pubblicata l’Ordinanza sindacale a tutela di persone affette da favismo

Il sindaco di Battipaglia vieta le coltivazioni di fave e piselli per tutelare i soggetti affetti da favismo. Ecco le aree interessate

Di Luisa Monaco

Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha emesso un’ordinanza a tutela dei soggetti affetti da favismo, una patologia che può causare gravi crisi emolitiche in caso di contatto con le fave e/o l’inalazione dei loro pollini. La patologia può mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH.

Le aree soggette al divieto di coltivazione di fave e piselli

La prima cittadina ha disposto il divieto assoluto di coltivare fave e piselli in alcune zone della città. Le zone interessate sono le seguenti:

  1. nel perimetro urbano tra via Roma, Via Olevano, Via Roberto il Guiscardo, autostrada Sa/RC, via Marcovaldo, Viale della Pace, Via Sturzo, Strada ferrata;
  2. Nella zona mercato sia giornaliero che settimanale;
  3. Rione Taverna delle Rose;
  4. Rione Belvedere con estensione alla zona Serroni basso, come delimitata dalle seguenti strade: Via Fosso Pioppo, Via Pirandello, Via Belvedere, Via Ligabue, Via Mons. Vicinanza, Via Ricasoli, Via Serroni;
  5. Entro 300 metri in linea d’aria delle strutture utilizzate dal pubblico ossia: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori e anziani, edifici pubblici, compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

La segnalazione della coltivazione di fave

Nelle zone in cui non è presente il divieto di coltivazione di fave e piselli, è previsto l’obbligo di segnalare la coltivazione mediante l’affissione di appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la dicitura “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI”.

Eliminazione delle colture di fave

Le eventuali colture di fave presenti nelle aree sottoposte a divieto dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data di affissione pubblica dell’ordinanza.

Sanzioni previste

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale comporterà l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

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