Dimensionamento scolastico: sconfitta al Tar per i comuni di Caggiano e Santa Marina

Con due ordinanze il Tar Salerno ha respinto i ricorsi dei due comuni per il definitivo riconoscimento dell'autonomia degli istituti comprensivi

Di Ernesto Rocco
Dimensionamento scolastico: sconfitta al Tar per i comuni di Caggiano e Santa Marina

Nuovo capitolo nella vicenda riguardante l’autonomia scolastica per gli istituti di Caggiano e Santa Marina. Una nuova ordinanza del Tar della Campania, riapre la questione che sembrava essere stata chiusa da una precedente sentenza con la quale prima il Tribunale Amministrativo Regionale e poi il Consiglio di Stato avevano accolto i ricorsi dei due comuni.

Ora l’attenzione si è spostata sull’attribuzione del codice meccanografico per i due istituti comprensivi. Si tratta di un codice che identifica univocamente le scuole e gli istituti dislocati sul territorio italiano, di fatto riconoscendogli autonomia.

Contesto della sentenza

I due centri avevano richiesto l’ottemperanza della sentenza precedente e l’applicazione di sanzioni per la mancata esecuzione, ovvero per la mancata attribuzione del codice.

I giudici amministrativi hanno effettivamente confermato che con un decreto presidenziale monocratico era stata temporaneamente accolta la domanda dei comuni ricorrenti. Tuttavia, nella fase cautelare attuale, il TAR ha ritenuto di non poter confermare tale decreto, evidenziando la mancanza del “fumus boni iuris”, ovvero la fondatezza preliminare delle ragioni legali prospettate dalle amministrazioni locali.

La decisione

Nello specifico il TAR ha osservato che il ripristino del codice meccanografico per gli istituti comprensivi di Caggiano e Santa Marina è un adempimento informatico di competenza ministeriale, non vincolato automaticamente dalla sentenza precedente. Quest’ultima aveva infatti censurato la Regione Campania per non aver motivato adeguatamente il mancato riconoscimento dell’autonomia scolastica degli istituti, situati in comuni montani e con oltre 400 alunni. Ma questo, appunto, non implicava un obbligo diretto di ripristino del codice meccanografico.

Il TAR ha stabilito, inoltre, che non sussisteva un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto le sedi scolastiche rimangono operative. La questione in discussione riguardava solo il riconoscimento della sua natura giuridica di “sede legale” dell’Istituto.

Pertanto, l’istanza cautelare del Comune è stata respinta, con la decisione sul merito del ricorso rinviata al 20 novembre 2024.

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