«La sentenza del Consiglio di Stato non ha rigettato l’appello ma lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, Carenza di interesse, si badi, di entrambe le parti: infatti da una parte il teatro è stato restituito al Comune sin dal 2021, dall’altra, l’Asga non può vantare alcune datto, non avendo proposto appello incidentale alla richiesta di risarcimento dei danni dichiarata Inammissibile dal Tar». A replicare alla nota della società Asga, è Luigi Acerbo, l’avvocato che rappresentava il comune di Agropoli nel procedimento giudiziario relativo al cineteatro di Agropoli.
La decisione dei giudici
Per i giudici del Consiglio di Stato l’appello è improcedibile. «Risulta dagli atti di causa che ormai dal 2021 il Comune risulta essere tornato in possesso del bene. Ai sensi dell’art. 34, comma 3 del codice di Procedura Amministrativa “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”; Nel caso di specie, non è più utile l’annullamento dei provvedimenti comunali del 2021, tenuto conto che il termine concesso è decorso da circa quattro anni e che il bene è stato restituito» evidenziano i giudici.
Dunque l’Asga non può vantare alcun ulteriore interesse ai fini risarcitori, osserva il legale dell’Ente, in quanto la sentenza del TAR ha dichiarato inammissibile tale pretesa e tale statuizione non è stata oggetto di appello, determinandosene così la definitività con il passaggio in giudicato. Quindi «l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse».
«Di tutto il polverone alzato, alla Asga resta niente. Resta invece lo stato di morosità per il debito di 107.000,00 euro che l’Asga non ha ancora provveduto a pagare al Comune. Questa è l’unica causa sicura che sarà fatta».