ASCEA. Ancora casi di violenza o indifferenza verso gli animali. L’ultimo caso segnalato ad Ascea. Nel pomeriggio di ieri una cagnolina è stata investita da un’auto di passaggio.
L’animale era a passeggio con la sua padrona sul Lungomare quando una vettura l’ha centrato in pieno non lasciandogli scampo. Grande il dolore dei proprietari, acuito dal fatto che, stando alle accuse, l’automobilista non si sia neanche fermato per verificare le condizioni della cagnolina. Lo ha fatto volontariamente o non si è realmente accorto dell’accaduto? Fatto sta che la vettura si è dileguata. L’episodio accaduto intorno alle 15.
Questo è soltanto l’ultimo caso di violenza sugli animali registratosi sul territorio: nei giorni scorsi prima una cagna incinta a Sala Consilina è stata gravemente ferita con un fucile a pallettoni, poi un cagnolino a Sicignano degli Alburni è stato colpito con un’arma da fuoco. In entrambi i casi veterinari e e volontari si stanno occupando di loro. Per la cagnolina di Ascea, invece, non c’è stato scampo.
Quando si investe o ferisce un animale è sempre necessario fermarsi: la mancata assistenza a seguito di un incidente stradale viene tutelata sia dal codice della strada (D.L. 285/1992), sia dal codice penale. L’art. 189, comma 9-bis, del Codice della Strada, così come modificato dalla L. 120/2010 art. 31, prevede per l’utente della strada, in caso di incidente a lui ricollegabile e da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, l’obbligo di fermarsi ponendo in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. La conseguenza dell’omissione di soccorso da parte dell’utente della strada comporta l’applicazione, a suo carico, di una sanzione amministrativa da 413 a 1.656 euro. Sempre a norma del Codice della strada, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. In questo caso il mancato ottemperamento all’obbligo comporta l’applicazione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma 82 a 328 euro. Il mancato soccorso può avere anche risvolti di responsabilità penale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 544-ter in tema di maltrattamento con pena detentiva da 3 a 18 mesi o con la multa da tremila a quindicimila euro.