L’amministrazione comunale di Sant’Arsenio e la Centrale Unica di Committenza non hanno commesso alcuna illegittimità nell’escludere la ditta Lucana Servizi srl dalla gara di appalto per l’affidamento delle forniture dei servizi di refezione scolastica della mensa comunale di Sant’Arsenio per il triennio 2017-2020. A deciderlo è stato nei giorni scorsi il Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dal Comune contro la sentenza del TAR che a marzo di quest’anno aveva invece accolto il ricorso della ditta esclusa e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali.
L’appalto in questione aveva un importo di partenza pari a 186mila euro. I giudici del TAR avevano accolto il ricorso e disposto l’annullamento di tutti gli atti della gara che avevano portato all’esclusione della società che aveva presentato ricorso disponendone quindi la riammissione. Il Comune, in questa vicenda ha rischiato di ritrovarsi a pagare delle spese per colpe non proprie visto che la gara era stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Vallo di Diano che non aveva deciso di non costituirsi in giudizio. Alla base della decisione di escludere la ditta dalla gara di appalto è stata una vicenda che risale al 2014 quando il Comune di Sant’Arsenio aveva dapprima affidato il servizio di refezione scolastica per il periodo 2013-2016 ad una ditta e poi, in seguito al fallimento di quest’ultima alla fine del 2014 aveva aggiudicato in via provvisoria ed urgenza il servizio alla Lucana Servizi s.r.l. Il servizio era stato svolto per un periodo di cinque mesi senza la stipula del contratto, fino a quando il Comune aveva revocato la gara. L’esclusione della ditta era stata giustificata dal fatto che la Lucana Servizi non aveva dichiarato un pregresso inadempimento cui sarebbe incorsa nella gara precedente. Dichiarazione che secondo la Centrale Unica di Committenza doveva essere fatta nella domanda di partecipazione. Il TAR aveva bocciato la tesi difensiva del Comune ma i giudici di appello invece l’hanno fatta propria dando ragione, in via definitiva al Comune.
“La decisione di escludere la Lucana servizi s.r.l. per non aver dichiarato, alla presentazione della domanda di partecipazione, la precedente revoca subita dalla stessa amministrazione comunale per un servizio analogo – si legge nella sentenza dei giudici di Palazzo Spada – è conforme all’orientamento giurisprudenziale come in precedenza ricostruito sugli obblighi informativi posti a carico dell’operatore per consentire alla stazione appaltante di valutare, con la più ampia disponibilità di informazioni, l’integrità e l’affidabilità del concorrente”. Per il Consiglio di Stato la sentenza impugnata si pone in contrasto anche un orientamento della giurisprudenza amministrativa in merito agli “obblighi informativi” cui è tenuto l’operatore economico e la cui omissione può integrare il “grave illecito professionale dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. Contrariamente a quella che è la prassi, il Consiglio di Stato ha anche condannato la ditta esclusa dalla gara al pagamento, in favore del Comune, della somma di tremila euro per le spese sostenute nel doppio grado di giudizio.