Lo ha sentenziato il T.A.R. Salerno obbligando il comune a riconoscere il diritto alla riserva del posto in favore della ricorrente quale ex militare volontaria in ferma prefissata.
POLLICA. Il T.a.r. Campania – Salerno ha disposto la riformulazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per esami per la copertura di n. 5 posti di operatore di polizia municipale (categoria “c”, posizione economica “c1”, mediante contratto di lavoro a tempo pieno e determinato) indetta, nel mese di giugno 2017, dall’amministrazione comunale di Pollica.
Con sentenza n. 2/2018, infatti, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo per una cittadina del comune cilentano, la quale, dopo aver preso parte alla selezione, si era vista negare la riserva che le spettava, quale ex militare volontaria in ferma prefissata congedata senza demerito (VFP1), ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).
A conclusione del procedimento, la concorrente, preso atto della collocazione nella ventisettesima posizione e del mancato accantonamento del posto, aveva immediatamente richiesto la correzione della graduatoria, ricevendo il diniego dell’ente locale, fondato, però, su motivazioni ritenute del tutto illegittime dal collegio giudicante salernitano.
Le tesi del difensore della ricorrente sono state sposate anche dall’Avvocatura dello Stato, la quale, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa, ha affermato che l’interessata avesse effettivamente titolo ad essere assunta in via prioritaria, stante l’obbligatorietà del beneficio anche per l’accesso ai posti nella polizia municipale.
Il T.a.r., oltre che disporre l’annullamento dei provvedimenti di approvazione degli esiti del concorso, nella parte in cui non avevano collocato utilmente la riservataria, ha statuito l’obbligo del comune di Pollica, in vigenza della graduatoria, di garantire la riserva ed attribuire all’interessata una posizione utile all’assunzione.
Nel contempo, ha condannato l’amministrazione locale a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, la somma quantificata equitativamente nella metà dell’ammontare del trattamento economico e previdenziale non goduto dalla ricorrente nei mesi di luglio e di agosto 2017, originariamente stabiliti per la prima assunzione in servizio degli operatori di polizia municipale.