Il Comune di Vibonati è proprietario del convento di San Francesco in virtù di un atto risalente al 1916. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Lagonegro, chiamato a decidere sulla controversia tra la Parrocchia di Sant’Antonio Abate e l’Ente comunale. La causa, avviata circa 5 anni fa, ha visto la Parrocchia rivendicare la proprietà della Chiesa e del Convento di San Francesco, contestando l’iscrizione del bene a favore del Comune.
La controversia
La Parrocchia ha sostenuto che, in virtù della legge 222/1985 e di un decreto vescovile del 1989, gli edifici di culto erano stati trasferiti in proprietà alle parrocchie riconosciute come enti ecclesiastici. Ha inoltre evidenziato che il Convento e la Chiesa formano un “unicum inscindibile”, richiamando atti notarili storici per supportare le sue affermazioni.
La Parrocchia, di conseguenza, ha chiesto che venisse dichiarata la sua proprietà esclusiva e che fosse ordinato il rilascio dell’immobile attualmente in possesso del Comune, già utilizzato come centro di accoglienza per rifugiati.
Posizione del Comune di Vibonati
Il Comune ha contestato le pretese della Parrocchia, sostenendo che la Chiesa fosse un “unico ed isolato vano” e che il Convento fosse stato storicamente destinato ad usi diversi da quelli religiosi. Ha anche eccepito la nullità dell’atto introduttivo per incertezza degli elementi e ha richiesto la conversione del giudizio da sommario a ordinario.
Decisione del Tribunale
In relazione alla causa, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero dell’Interno – Fondo per gli edifici di culto secondo cui la competenza spettava al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato; poi ha esaminato le argomentazioni relative alla proprietà degli immobili ed ha riconosciuto le ragioni del Comune sulla base di un atto del 1916 redatto dal notaio Curzio e trascritto nei mesi successivi.
Quest’ultimo prevedeva la proprietà in capo al Comune di Vibonati del Convento di San Francesco con esclusione della sola Chiesa. Ciò nonostante la parrocchia ritenesse che quest’atto non fosse un trasferimento di proprietà ma unicamente di concessione in godimento.
Respinta anche la tesi secondo cui Convento e Chiesa andassero considerate un unicum inscindibile, in quanto il convento sarebbe una mera pertinenza della Chiesa. Alla luce di queste considerazioni il convento, secondo la decisione del giudice Maurizio Ferrara, è da ritenersi di proprietà del Comune mentre la Chiesa di proprietà del Fondo per gli Edifici di Culto.
Si chiude così, salvo ulteriori ricorsi, una vicenda che teneva impegnato da anni il comune del Golfo di Policastro, guidato dal sindaco Manuel Borrelli e rappresentato in giudizio dall’avvocato Marcello Feola.