Il processo di smaltimento dei rifiuti stoccati presso la sede della Sra si preannuncia complesso e conflittuale, coinvolgendo l’azienda stessa, il Comune di Polla e la società proprietaria del terreno. I rifiuti in questione si trovano nella zona industriale di Polla, nell’area utilizzata dall’azienda implicata nell’inchiesta sul traffico di rifiuti verso la Tunisia. La Sra è attualmente in via di fallimento e si tratta di tonnellate di immondizia indifferenziata, raccolta in circa venti comuni tra Cilento e Vallo di Diano, che sono rimaste bloccate per oltre un anno a causa dell’inchiesta, sebbene non siano direttamente collegate a quel traffico.
La questione
Nei mesi scorsi, la Regione Campania ha intimato al Comune di procedere con lo smaltimento dei rifiuti. In risposta, l’amministrazione ha adottato alcune misure per sollecitare il custode della Sra o la Visama, la società locatrice, a liberarsi dei rifiuti. Tuttavia, la Visama, assistita dall’avvocato Marcello Fortunato, ha presentato ricorso al Tar, il quale ha stabilito che la società “non è responsabile della gestione dei rifiuti abbandonati”. In seguito, il tribunale amministrativo ha annullato l’ordinanza del Comune di Polla, che imponeva al commissario giudiziale della Sviluppo Risorse Ambientali (SRA) di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell’area industriale. La sentenza, emessa il 14 gennaio 2025, ha chiarito i limiti delle responsabilità attribuibili al commissario.
L’ordinanza del 14 ottobre 2024 obbligava la Sra, la Visama S.r.l. (proprietaria dell’immobile) e il commissario a intervenire nell’area. Tuttavia, il ricorrente ha contestato il provvedimento, sostenendo di non avere competenze gestionali in quanto commissario giudiziale del concordato preventivo della Sra, e ha evidenziato che il suo ruolo non può essere assimilato a quello di un curatore fallimentare, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione comunale. Il Tar ha accolto il ricorso, sottolineando che il commissario giudiziale non assume il ruolo di amministratore dei beni della società, compito che rimane a carico del debitore durante la procedura di concordato preventivo. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che il commissario vigila sull’attività del debitore e assiste nella negoziazione del piano, ma non ha poteri gestionali o dispositivi sui beni della società. Il Tar ha, quindi, dichiarato illegittima l’ordinanza del Comune nella parte in cui attribuiva al commissario giudiziale gli obblighi di gestione dei rifiuti, condannando l’amministrazione comunale al pagamento di 800 euro di spese legali in favore del ricorrente. È stata invece riconosciuta la correttezza della posizione della Visama, che aveva chiarito la propria estraneità alla vicenda.