Agropoli, un’ordinanza per prevenire il rischio incendi

Le violazioni all’ordinanza in questione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Di Antonio Pagano

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha emesso un’ordinanza per prevenire il rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità; il provvedimento è in vigore fino al 15 ottobre 2024.

La richiesta alle Ferrovie dello Stato e alle altre società

L’Ente pertanto ordina alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alla Società ASIS di gestione di servizi idrici, alla Provincia e al Consorzio di Bonifica di Paestum, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I gestori delle strade dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Un avviso che riguarda anche i privati

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità

Le altre misure da prendere

E ancora i proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, dovranno realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione, di larghezza non inferiore a 5 metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’obbligo, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, dovranno realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione. Si richiama, inoltre , il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1 giugno al 20 settembre.

Le attività a rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), è fatto obbligo di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Si richiama il divieto, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Le violazioni all’ordinanza in questione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 ad € 500,00.

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