L’amministrazione comunale di Vallo della Lucania ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti consecutivi. Una importante novità per i cittadini considerato che i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei provvedimenti. I debitori possono così estinguere le somme contenute nelle sanzioni e relativi interessi e gli oneri di riscossione. Per le sanzioni amministrative, inoltre, è possibile estinguere il debito senza corrispondere gli interessi.
Cosa prevede il regolamento
Il regolamento può riguardare il singolo debito. Sono esclusi i rapporti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore; le somme a titolo di recupero degli aiuti di Stato; le somme derivanti da pronunce di condanna da parte della Corte dei Conti, nonché multe arrivate a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Come procedere alla definizione agevolata
Ai fini della definizione agevolata il debitore dovrà manifestare al Comune la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, a pena di decadenza, entro il 30 novembre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune e pubblicate nel proprio sito internet istituzionale entro il 1° ottobre 2023.
Nella dichiarazione il debitore indica anche il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, la dichiarazione stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite.
Il Comune, entro il 31 gennaio 2024, comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
A seguito della dichiarazione alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza. Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure precedentemente avviate precedentemente.
Il versamento degli importi
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 29 febbraio o, sempre entro questa data, fino ad un massimo di otto rate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
La facoltà di definizione agevolata prevista dal Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune.