Il Comune di Sala Consilina ottiene un punto a suo favore nel secondo round della battaglia legale ingaggiata nei confronti della Regione Campania, che si ostina a non voler concedere il finanziamento per i lavori di ricostruzione della scuola media nella frazione di Trinità.
Le toghe della Prima sezione salernitana del Tribunale amministrativo regionale, infatti, hanno accolto con un’ordinanza la richiesta del Comune di sospendere l’efficacia del provvedimento di diniego del finanziamento disposto dalla Regione e ordinato all’ente di Palazzo Santa Lucia di accantonare i fondi, circa 3,2 milioni di euro, necessari ai lavori di ricostruzione. La Regione ha negato lo stanziamento dei fonti perché ci sarebbe stata da parte del Comune l’omissione della valutazione di sicurezza statica e sismica dell’edificio. Per questo da Palazzo Santa Lucia è arrivato il rifiuto di sottoscrivere la convenzione per l’erogazione del finanziamento.
La vicenda giudiziaria ormai va avanti da circa due anni e vede da una parte l’ostinazione della Regione, intenzionata a non darla vinta al Comune, e dall’altra l’amministrazione comunale salese che pensava di averla spuntata circa un anno fa, quando il Tar le aveva dato ragione accogliendo il ricorso contro un altro provvedimento di diniego del finanziamento da parte della. In quella circostanza il Comune ha avuto la meglio, ottenendo l’annullamento del diniego e la condanna della Regione al pagamento delle spese legali sostenute dal Comune per un importo pari a 2mila euro. La vicenda giudiziaria era nata in seguito all’impugnazione del provvedimento con cui la Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania non aveva ammesso, tra gli interventi finanziabili del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018 – 2020, annualità 2018, i lavori di ricostruzione della scuola media di Trinità.
Ammissione negata perché il Comune di Sala Consilina aveva acquisito il parere del Coni soltanto dopo il 5 luglio 2018, termine stabilito dall’avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze, con conseguente impossibilità di qualificare il progetto come esecutivo- cantierabile, requisito indicato quale prioritario dalla giunta regionale, adottata successivamente all’avviso pubblico. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato riconoscendo l’illegittimità dell’esclusione dal finanziamento perché la delibera, sulla cui base è stata disposta l’esclusione dal finanziamento del progetto presentato dal Comune ricorrente, giacché esecutivo ma non ancora cantierabile, si basava sul fatto che la Regione aveva cambiato le regole per l’assegnazione dei finanziamenti successivamente alla pubblicazione del bando.
Per capire come andrà a finire bisognerà attendere il 12 gennaio, quando si terrà l’udienza di merito, anche se non è da escludere il ricorso al Consiglio di Stato da parte della Regione qualora dovesse essere accolto il ricorso del Comune.