Il Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 non dovrà pagare al Comune di San Rufo gli oneri di costruzione per la realizzazione delle opere “di ristrutturazione ed ampliamento” del centro sportivo per un importo pari a circa 34mila euro. A deciderlo con una sentenza è stata la sezione staccata di Salerno del Tar della Campania che ha accolto il ricorso del Centro Sportivo.
Tutto ha avuto inizio nel 2015 quando il Comune di San Rufo aveva rilasciato il permesso di costruire per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato da destinare a struttura recettiva del Centro Sportivo Meridionale finalizzata a garantire idonea accoglienza agli atleti, oltre ad una sala conferenze e la creazione di ulteriori spazi, funzionali e direttamente connessi all’attività sportiva, consentendo di ospitare gare e tornei da espletare in più giorni e, quindi, manifestazioni sportive di maggiore rilievo.
Il Comune di San Rufo aveva determinato il costo complessivo degli oneri in 34mila euro circa. Nel ricorso il Centro Sportivo ha sostenuto di non essere tenuto a pagare il contributo per la costruzione alla luce del fatto che la richiesta del permesso di costruire è stata fatta da un ente pubblico. Il Centro Sportivo Meridionale al solo fine del rilascio del titolo edilizio, aveva provveduto al pagamento della prima rata del contributo e l’importo residuo, pari ad € 21.686 euro era stato garantito con delle polizze fideiussorie. I giudici amministrativi hanno condiviso quanto sostenuto nel ricorso presentato dall’ente consortile mettendo in evidenza nelle motivazioni della sentenza che “il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
L’esenzione dal contributo di costruzione è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di due requisiti, l’uno di carattere oggettivo, rappresentato dalle opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile, ovvero la cui fruizione, in via diretta o indiretta, soddisfi interessi generali, e l’altro di carattere soggettivo, costituito dalla presenza di un ente “istituzionalmente competente”, in qualità di soggetto realizzatore delle opere medesime”. Il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti richiesti per poter fruire dell’esenzione dal contributo di costruzione e per questo motivo ha accolto il ricorso ed ha ordinato al Comune di restituire al Consorzio la prima rata del contributo versata nel 2016.