ASCEA. Finisce sul tavolo dei giudici amministrativi il caso relativo alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricettive. A presentare il ricorso il Garante della Concorrenza e del Mercato secondo cui il provvedimento dell’Ente determinerebbe una violazione del principio della concorrenza.
Proroga concessioni demaniali: le contestazioni
Nello specifico, secondo l’Autority, “l’individuazione del privato affidatario (di beni pubblici rientranti nel demanio) deve avvenire attraverso l’espletamento di procedure di gara ed evidenza pubblica”. A prevederlo la legislazione europea. Alla luce di ciò anche una normativa nazionale che consenta la proroga automatica delle concessioni risulterebbe in violazione alle prescrizioni.
Ma non solo: le disposizioni europee sono chiare nel precisare che, “qualora il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato, gli Stati applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza”.
Il caso di Ascea
Con la proroga fino al 2033 adottata dal Comune di Ascea, tutto ciò non sarebbe accaduto. L’Ente, infatti, avrebbe dovuto applicare la normativa europea, superando dunque le disposizioni nazionali.
Il Garante era già intervenuto sul caso e il Comune, di conseguenza, avrebbe dovuto rimuovere le violazioni in materia di concorrenza. Di fatto ciò sarebbe avvenuto poiché di fatto l’Ente ha avviato i provvedimenti di revoca, ma senza concluderli. Di qui il ricorso al Tar.