Con decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021 sono state fissate le date di svolgimento del turno elettorale per i giorni di domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle 15.
Per la provincia di Salerno andranno al voto i comuni di Altavilla Silentina, Battipaglia, Cannalonga, Castellabate, Castel San Lorenzo, Ceraso, Cetara, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Praiano, Ravello, Roccadaspide, Salerno, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sant’Egidio del Monte Albino, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.
25 comuni rientrano nell’ambito del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Sul sito istituzionale della Prefettura di Salerno, nella sezione “Elezioni amministrative 2021 – Documenti e circolari”, è stata pubblicata la circolare n. 110587 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale per arredamento seggi. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali. Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all’estero. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione”.
Per quanto concerne la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica durante la campagna elettorale, dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La Prefettura rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Trova anche applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.