POLLA. Una ditta di Napoli anticipa nell’offerta tecnica quale sarà la percentuale di ribasso dell’offerta economica, nonostante ciò sia vietato per evitare di influenzare la commissione di gara, e si aggiudica un appalto di circa 850mila euro, ma la ditta arrivata seconda, una società della provincia di Perugia, presenta ricorso al TAR e lo vince scavalcando così la prima classificata.
E’ questo in sintesi il contenuto della sentenza con cui i giudici amministrativi della sezione staccata di Salerno hanno ritenuto illegittima l’aggiudicazione dei lavori di restauro conservativo, recupero e consolidamento della chiesa di Santa Maria dei Greci e dell’annesso oratorio per una irregolarità commessa da parte della ditta risultata vincitrice, il TAR inoltre ha disposto il subentro nel contratto di aggiudicazione dei lavori della società che ha vinto il ricorso.
Restauro chiesa Santa Maria dei Greci, il ricorso
Nel ricorso viene messo in evidenza come la ditta aggiudicataria abbia esposto, nella propria offerta tecnica, il ribasso economico offerto, violando il principio di separazione tra l’offerta economica e l’offerta tecnica. La ditta partenopea nel “Computo metrico di confronto non estimativo senza prezzi” allegato all’offerta tecnica aveva inserito, in calce allo stesso nella colonna delle variazioni percentuali il numero “-24,059” che corrisponde al ribasso (al lordo degli oneri di sicurezza) offerto in gara dalla ditta.
La decisione dei giudici
I giudici amministrativi per questa ragione hanno ritenuto nulla l’aggiudicazione perché è stato violato il principio di segretezza dell’offerta economica costituito proprio dal divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica.
Il TAR nella sentenza ha evidenziato che la regola in questione è fondamentale pe evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche, da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica, la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e dica preferibile l’offerta di un operatore anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere postergata ad altra.
Nel caso specifico il TAR ha ravvisato la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, perché con l’indicazione della percentuale ribasso “è stata chiaramente anticipata – si legge nella sentenza – l’indicazione di un elemento informativo di rilevanza cruciale, costituito da un dato numerico coincidente, addirittura, con il ribasso offerto, seppure al lordo degli oneri di sicurezza, dall’aggiudicataria”.
I giudici oltre all’annullamento dell’aggiudicazione hanno anche condannato il Comune di Polla e la ditta inizialmente vincitrice della gara a pagare 1500 euro a testa per le spese processuali sostenute dalla ditta umbra. La vicenda non è però definitivamente conclusa perché potrebbe proseguire davanti al Consiglio di Stato per il giudizio di secondo grado.