Il Comune autorizza la costruzione di un capannone industriale in un lotto dell’area PIP in località Sant’Antuono senza rispettare la distanza minima prevista dalla legge da un elettrodotto e senza tener conto del vincolo di inedificabilità e per queste ragioni la sezione staccata di Salerno del Tar della Campania con una sentenza ha accolto il ricorso della multinazionale dell’energia Terna ed ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal Comune ad una azienda del posto per la realizzazione del capannone.
Tutto ha avuto inizio nel mese di giugno dello scorso anno quando è stato rilasciato il titolo edilizio in base al quale sarebbe stato possibile costruire il capannone in prossimità della linea elettrica “Montecorvino – Laino”, di proprietà della Terna che si occupa anche della gestione della stessa e che, appena avuta notizia del rilascio del permesso per poter costruire, lo ha impugnato davanti alla giustizia amministrativa chiedendone l’annullamento per non essere stata coinvolta nel procedimento e contestando inoltre al Comune di Polla, di non aver svolto, prima del rilascio del titolo edilizio, alcuna verifica circa l’osservanza o meno della fascia di rispetto dall’elettrodotto e del connesso vincolo di inedificabilità previsto dalla legge a protezione dai rischi da elettrocuzione e da esposizione ai campi elettromagnetici.
Nel ricorso inoltre Terna, in qualità di proprietaria e gestrice delle Rete di Trasmissione Nazionale, ha accusato il Comune di aver autorizzato un progetto in cui neppure sarebbe stato rappresentato l’elettrodotto attraversante l’area di intervento. Il Comune di Polla nella sua costituzione in giudizio aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il TAR nella sentenza ha ritenuto nullo l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polla perché l’avvocato nominato dal Comune oltre a non averlo sottoscritto digitalmente ha fatto riferimento ad un ricorso diverso da quello notificato al Comune. I giudici amministrativi nella sentenza hanno ritenuto fondata la richiesta della Terna in quanto “l’amministrazione comunale – si legge nella sentenza – non ha svolto alcuna verifica circa l’osservanza o meno della fascia di rispetto dalla linea elettrica a 220 kV “Montecorvino – Laino” e del connesso vincolo di inedificabilità ex art. 4, comma 1, lett. h, della l. n. 36/2001 (a norma del quale «all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore», come, appunto, il capannone industriale)”. A ciò si aggiunge il mancato coinvolgimento della Terna nel procedimento di rilascio del permesso di costruire. Per queste ragioni il permesso di costruire è stato annullato perché illegittimo. Ora al Comune resta la possibilità del ricorso al Consiglio di Stato per tentare di ribaltare la sentenza di primo grado.