Bambino disabile al 100% ma per la scuola «non è grave». Dimezzate le ore di sostegno

Bambino disabile al 100% ma per l'ufficio scolastico non abbastanza grave per avere tutte le ore di sostegno richieste

Di Erminio Cioffi

La scuola dimezza da 22 ad 11 le ore di sostegno ad un bambino di 8 anni iscritto alla seconda classe della scuola primaria, la famiglia si rivolge al Tar che accoglie il ricorso. Questo era stato presentato contro la decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e ha portato all’annullamento i provvedimenti di riduzione dell’orario ed inoltre ha condannato l’Ufficio al pagamento delle spese legali sostenute dalla famiglia del bambino per un importo pari a 1500 euro.

Le motivazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale

L’Ufficio Scolastico Regionale nonostante l’invalidità al 100% del bambino ha chiesto di respingere il ricorso ponendo l’accento, in particolare, sulla circostanza che il minore è portatore di handicap non grave ai sensi dell’art 3 comma 1 legge 104/1992. Inoltre 22 ore sono state attribuite solo ai portatori di handicap gravi.

La decisione del Tar

Tesi che non ha affatto persiano i giudici amministrativi che invece hanno annullato i provvedimenti con cui il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili iscritti presso la stessa.

Annullati, anche, tutti i provvedimenti con cui hanno attribuito all’allievo un insegnante di sostegno per 11 ore.

Il Tar nella sentenza ha evidenziato che “la condotta tenuta dall’Amministrazione scolastica, estrinsecatasi negli atti contestati, è viziata e da deficit motivazionali e da eccesso di potere per contraddittorietà”.

Le motivazioni

I giudici hanno motivato la loro decisione tenendo conto del fatto che il Piano Educativo adottato per il bambino dalla scuola per la sua seconda elementare, sulla base della medesima diagnosi funzionale del minore, è stato di 22 ore ed è stata disattesa la proposta di 22 ore, reiterata anche per l’anno scolastico 2023-2024, essendogliene state assegnate soltanto 11.

Ciò a fronte di una progettazione disciplinare del Piano Educativo di quest’anno avente contenuto identico a quello dello scorso anno, come tale del tutto inidoneo a giustificare un dimezzamento delle ore originariamente proposte.

Cosa accade ora

Il Tar non ha potuto ripristinare le 22 ore di sostegno perché “la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili – si leghe nella sentenza – non può essere operata in questa sede, per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l’attività tecnico discrezionale dell’amministrazione, ma deve essere contenuta nel Piano Educativo, alla cui redazione l’Amministrazione è obbligata e che comunque nel caso in esame si presenta inadeguato alle esigenze di assistenza del minore”.

I giudici hanno dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Condannata l’Amministrazione scolastica alla modifica del Piano Educativo oltre che alla sua esecuzione. Ciò mediante attribuzione al bambino di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno scolastico quantificate.

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