Imposta di soggiorno ad Agropoli: ecco cosa prevede il nuovo regolamento contestato dagli operatori turistici

Ecco il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno approvato dall'amministrazione comunale di Agropoli e in vigore dall'1 gennaio

Di Ernesto Rocco

È stato pubblicato il nuovo regolamento per l’imposta di soggiorno ad Agropoli. Se da palazzo di città le nuove regole erano state annunciate in pompa magna, sottolineando la totale condivisione con gli operatori turistici, questi ultimi hanno invece segnalato non poche criticità.

Il nuovo regolamento per l’imposta di soggiorno

Il nuovo regolamento è entrato in vigore con il nuovo anno, quindi dalla giornata di ieri. Il gettito dell’imposta di soggiorno sarà utilizzato per marketing turistico e territoriale, investimenti sulla mobilità urbana, realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali iniziative e manifestazioni fieristiche nei termine di fiere e workshop, sviluppo di punti di accoglienza e informazione per i turisti, cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con altri enti, progetti di formazione, acquisto di hardware, software, risorse umane, prestazioni di servizio, decoro urbano.

Chi deve pagarla

L’imposta di soggiorno è dovuta da chi alloggia in alberghi, residenze turistico – alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti immobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.

Si pagherà fino ad un massimo di 20 pernottamenti (10 a tariffa intera e gli altri al 50%). Ulteriore modifica rispetto al passato è che l’imposta di soggiorno ad Agropoli è valida tutto l’anno.

Le tariffe

Le tariffe per i pernottamenti, aumentate rispetto al passato, sono così suddivise:

a) Strutture alberghiere

  • Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;
  • Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
  • Euro 2.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;
  • Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) Strutture extralberghiere

  • Euro 1.50 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;
  • Euro 1.50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
  • Euro 1.50 al giorno per persona nelle case per ferie;
  • Euro 1.50 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;
  • Euro 1.50 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country
  • house);
  • Euro 1.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;
  • Euro 1.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all’aria aperta

  • Euro 1.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il
  • soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri
  • mezzi autonomi di pernottamento ( roulottes, maxi caravan e case mobili);
  • Euro 1.50 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità
  • abitative ( bungalow o equivalente);

d) Imposta di soggiorno per locazioni brevi

  • Euro 1.50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti

Le esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • i residenti nel Comune di Agropoli;
  • i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del
    70° anno di età;
  • il “portatore di handicap in situazione di gravità”, di cui all’articolo 3, comma 3
    della legge 104/1992 e relativo accompagnatore, il tutto debitamente documentato;
  • Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
  • i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate;
  • i soggetti ospitati dal Comune di Agropoli in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio.
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