Il TAR impone alla Regione di finanziare con 3,2 milioni di euro la ricostruzione della scuola media della frazione di Trinità. L’ente di Palazzo Santa Lucia non ottempera alla sentenza ed il Comune di Sala Consilina ricorre nuovamente alla giustizia amministrativa. La sentenza è arrivata nel mese di marzo di quest’anno al termine di una battaglia giudiziaria, iniziata da circa due anni.
Ricostruzione della scuola di Trinità, l’iter
Il TAR di Salerno ha accolto il ricorso dell’ente comunale con cui era stato chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego da parte della Regione. I fondi avrebbero garantito i lavori di ricostruzione della scuola di Trinità
Già a novembre dello scorso anno il TAR aveva accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego. I giudici avevano intimato alla Regione di accantonare i 3,2 milioni di euro in attesa della sentenza. La Regione aveva negato lo stanziamento dei fondi perché ci sarebbe stata da parte del Comune l’omissione della valutazione di sicurezza statica e sismica dell’edificio.
Per questo motivo da Palazzo Santa Lucia è arrivato il rifiuto di sottoscrizione della convenzione occorrente per l’erogazione del finanziamento.
L’amministrazione comunale salese pensava di averla spuntata nei confronti della Regione già un anno fa. In quell’occasione il TAR le aveva dato ragione accogliendo il ricorso contro un altro provvedimento di diniego del finanziamento. Allora tutto era scaturito dall’impugnazione del provvedimento con cui la Regione non aveva ammesso, tra gli interventi finanziabili del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018 – 2020, la ricostruzione sempre della scuola media di Trinità.
Ammissione negata perché il Comune di Sala Consilina aveva acquisito il parere del C.O.N.I. soltanto dopo il 5 luglio 2018, termine ultimo stabilito dall’avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze. Ciò aveva determinato l’impossibilità di qualificare il progetto come esecutivo-cantierabile, requisito indicato quale prioritario con la delibera di Giunta Regionale adottata successivamente all’avviso pubblico.
La decisione dei giudici
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso riconoscendo, come già fatto nella sentenza precedente, l’illegittimità dell’esclusione dal finanziamento. Ciò perché la delibera con cui questa è stata disposta si basa sul cambiamento delle regole per l’assegnazione dei finanziamenti fatte successivamente alla pubblicazione del bando di gara.