Il Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di vallo della Lucania comunica che è attivo l’O.C.C. organismo di composizione della crisi, ente pubblico istituito dalla Legge 3 del 2012, che può essere nominato dal debitore che intende, con l’aiuto del consulente a cui si è affidato, far fronte ai debiti contratti e risolvere la propria situazione con i creditori.
È quindi all’OCC che vanno presentate le domande utili per avviare il procedimento. Valutato il rispetto delle condizioni, l’organismo di composizione della crisi provvede a nominare un professionista (definito “gestore della crisi”) il quale, una volta esaminata la documentazione allegata, assiste il debitore durante l’intero processo di ristrutturazione del proprio debito e la conseguente soddisfazione dei diritti dei creditori.
L’organismo di composizione della crisi entra in causa quando il debitore decide di avvalersi della Legge 3/2012, ossia quando si decide di attuare la procedura di esdebitazione attraverso un accordo con i creditori.
Il debitore dovrà per prima cosa scegliere un consulente che lo assisterà in tutta la durata della procedura, a cui fare affidamento per raccogliere tutta la documentazione richiesta e per la compilazione della proposta di accordo con i creditori.
La proposta di accordo verrà sottoposta successivamente all’O.C.C. che dovrà verificare la correttezza dei dati e della documentazione contenuta nell’accordo e attestare la fattibilità del piano.
Se accolto, il piano diventerà vincolante per ciascun creditore. Qualora il piano fosse respinto dal giudice perché non realizzabile, il consumatore avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l’esecuzione della procedura, il giudice è tenuto a sospendere ogni azione esecutiva (pignoramenti, etc) nei confronti dei beni del debitore.
Terminata la procedura, il debitore verrà esdebitato, ovvero liberato da qualsiasi debito. Il procedimento può dirsi concluso soltanto in seguito all’emanazione del cosiddetto “accordo di composizione della crisi”, oppure con la liquidazione del patrimonio del debitore.
Per poter accedere alla procedura in OCC è necessario rientrare in una delle seguenti categorie:
•Consumatori;
•Startup;
• Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
• Enti privati non commerciali;
• Imprenditori cessati;
• Associazioni professionali e studi professionali associati.
Non possono accedere alla procedura di sovraindebitamento i seguenti soggetti:
• Imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali;
• Tutti coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno già fatto ricorso all’organismo crisi da sovraindebitamento;
• Chi ha subito provvedimenti di risoluzione, revoca o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
• Chi ha presentato documentazioni incomplete o insufficienti.
Una volta inviata l’istanza e pagato l’OCC non è detto che automaticamente si proceda all’esdebitazione, è solo un primo step di un percorso.
“Per tale motivo consigliamo sempre di affidarsi a professionisti esperti nel settore che possano aiutarvi nella raccolta documentale e seguirvi per tutto l’iter della pratica sino alla completa risoluzione dei debiti”, fanno sapere dall’Ordine.