CAPACCIO PAESTUM. Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ha firmato un’ordinanza per prevenire il rischio incendi nelle aree boschive e delle aree pinetate del comune.
Rischio incendi a Capaccio: le regole
Dal 15 maggio al 20 settembre 2022, con cadenza temporale, continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo, non frontisti di terreni coltivati, o se incolti, fortemente inerbiti, ricadenti in tutto il territorio comunale devono provvedere a rimuovere dai terreni: sterpaglie, cespugli, rovi, sottobosco, ramaglie, erbe secche, arbusti e piante arboree infestanti o altro, nonché ogni altra possibile fonte d’incendio, rifiuti compresi.
L’ordinanza è valida anche per i gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici e alberghi, che dovranno realizzare immediatamente lungo tutta la linea di confine con le aree boscate una fascia di protezione della larghezza di venti metri, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e materiale infiammabile, adottando idonei sistemi antincendio, per evitare l’insorgere di focolai ai margini degli impianti turistici.
Gli stessi soggetti devono assicurare, lungo i propri confini, un’apposita fascia frangifuoco non inferiore a 10 metri. Per i proprietari di terreni laterali alle strade comunali, provinciali, e vicinali, nonché tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligati alla pulizia, per una fascia frangifuoco non inferiore a 50 metri, dei propri terreni da ogni residuo vegetale e/o da qualsiasi materiale.
Vietato almeno fino al 20 settembre anche bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e vicinali.
Sono vietate, inoltre, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio. I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
Le sanzioni previste vanno da un minimo di 103,30 a un massimo di 10.329 euro.