AGROPOLI. In arrivo un nuovo regolamento per i dehors. Nell’attesa l’amministrazione comunale, su proposta del sindaco Adamo Coppola, ha fissato le linee guida per l’anno 2022 per la presentazione delle richieste di occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Nello specifico:
A pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico con scadenza al 31.12.2021 è consentito richiedere il rinnovo dell’occupazione del suolo pubblico per l’annualità 2022. La stessa sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici.
Ai pubblici esercizi che non sono stati titolari di concessione di suolo pubblico presso il Comune di Agropoli è consentito ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presentare NUOVA ISTANZA di occupazione di suolo pubblico con dehors esclusivamente “APERTI”, nel rispetto delle condizioni che seguono.
Alle Attività artigianali è consentito di installare, qualora ne ricorrano i presupposti, tavoli, sedie , panche e ombrelloni , ai soli fini della sosta con divieto di effettuare qualsiasi servizio ai tavoli e nel rispetti delle presenti linee guida:
- per ‘dehors aperti’ si intende un’area esterna attrezzata con elementi mobili posti sul suolo pubblico (tavolini e sedie), la cui superficie dovrà essere delimitata con diversi elementi quali fioriere e/o paraventi di plexiglass o vetro di altezza non superiore a mt 1,50, ed eventualmente dotata di copertura con ombrelloni e di pedana.
- in prossimità di un incrocio i “dehors” non dovranno ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall’art 18 e art 20 del Codice della strada e dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall’intersezione dell’incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. Distanze inferiori potranno essere autorizzate previa acquisizione di parere degli uffici competenti.
- in prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque non meno di 1,50 m.
- non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, sulla carreggiata, salvo zone pedonali, a traffico limitato e comunque previo parere degli uffici competenti.
- l’area occupata dal dehors, dovrà lasciare libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 2.00 metri (art 20 Codice della Strada). – quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere la concessione davanti al fronte dell’esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti può essere concessa l’installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando l’obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali.
- gli spazi compresi tra il “dehors” e il locale pubblico di riferimento non debbono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato e le strade con limite di velocità inferiore a 30 Km/H previste dagli strumenti di pianificazione del traffico, nelle quali è resa più sicura la circolazione delle categorie deboli della strada e comunque compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale. – nel caso in cui l’occupazione del suolo sia effettuata in vie pedonali, l’ingombro del “dehors” deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza.
- non sono consentite, salvo future modifiche viarie, del piano del traffico nonché di arredo urbano, installazioni di dehors in via San Marco e via Risorgimento, ad esclusione di quelli compatibili con le norme che precedono.
- le installazioni dei dehors, potranno subire delle limitazioni o variazioni in base a modifiche del piano del traffico e comunque, ogni qualvolta ricorrono motivi di interesse pubblico, anche di natura temporanea, senza che ciò possa determinare motivi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all’Ente concedente.
- i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc). – l’installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- se l’installazione di dehors è richiesta su strade provinciali poste all’interno del centro urbano si applicano le stesse disposizioni previste ai punti precedenti.
Tra gli obblighi del titolare del pubblico esercizio quello di tenere lo spazio concesso in buono stato; mantenere gli elementi del dehors ordinati e puliti