Agropoli, non ha il green pass: negato ad un ragazzino l’accesso ai servizi igienici

Sui social è polemica, ma la legge parla chiaro e sembra prevalere sul buon senso. Ecco quali sono le regole

Di Carmela Di Marco

AGROPOLI. Ragazzino senza greenpass chiede di entrare in un bar per usufruire dei servizi igienici, ma il titolare glielo nega. E’ quanto accaduto ad Agropoli, una notizia che ha scatenato rabbia e indignazione del popolo dei social, diviso tra no-vax, sostenitori del buon senso e rigidi difensori della legge.

«Il giorno della befana un bar sul lungomare di Agropoli non ha permesso a mio figlio 12enne di andare al bagno senza greenpass! Chiedo ufficialmente al Sindaco di Agropoli Adamo Coppola, di ripristinare l’educazione, l’ umanità e il diritto», le parole della mamma del ragazzino. I fatti sono accaduti la scorsa settimana.

Cosa prevede il decreto del 5 gennaio

Il nuovo decreto Covid del 5 gennaio 2022 impone l’obbligo di super green pass anche per l’accesso ai locali. Il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio tranne che nei negozi e per i servizi essenziali. Già indispensabile per salire su treni, insieme alla mascherina Ffp2, ora è necessario per bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per mangiare anche nei locali all’aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), per entrare in alberghi, andare a fiere, usufruire di impianti sci, nei luoghi di svago e della socialità.

Quello base, ottenibile anche con un tampone, poi, dal 20 gennaio serve per accedere ai servizi alla persona, dai barbieri, ai parrucchieri, agli estetisti. Dal primo febbraio il super green pass però avrà durata 6 mesi calcolati dall’ultima dose di vaccino ricevuta. Sempre dal primo febbraio, il certificato base è necessario per accedere uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali, tranne che per quelli legati a esigenze essenziali e primarie della persona.

Sono esentati dal possesso di green pass i minori di 12 anni, che pertanto potranno accedere ai vari servizi senza necessità né di certificazione verde, né di tampone negativo. Anche le persone che, per motivi di salute, sono esentate dalla vaccinazione, possono presentare la certificazione medica di esenzione, senza necessità di tamponi per poter accedere ai pubblici esercizi.

Le regole per l’accesso ai servizi igienici

Ma quali sono le regole per l’accesso ai servizi igienici? Le polemiche, nel caso accaduto ad Agropoli, sono risolte proprio dal decreto considerato che il fatto è accaduto prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

«Il cliente che consuma all’aperto o al banco può transitare all’interno del ristorante per usufruire dei servizi igienici, senza verifica del green pass», chiariva il governo. La stessa regola valeva fino al 9 gennaio: «i clienti, anche se privi di green pass, potranno sempre accedere all’area interna dell’esercizio per usufruire dei servizi igienici o per effettuare i pagamenti delle consumazioni».

La norma fa riferimento esclusivo ai clienti che fino allo scorso weekend, anche senza green pass, in zona bianca, hanno potuto accedere ai tavoli esterni. Da oggi, però, cambia tutto: green pass obbligatorio all’esterno e di conseguenza dovrebbe essere vietato anche l’accesso ai locali interni, seppur per usufruire dei bagni pubblici (non potendo consumare e quindi essere clienti, non è possibile neanche accedere al wc). Qui, infatti, entra in gioco un’altra regola che nulla ha a che fare con il covid. In effetti, la legge impone che nel locale, in quanto pubblico, debba essere presente una toilette, ma nessuna norma impone al proprietario del bar/ristorante/negozio di farvi accedere chiunque ne abbia necessità, compreso chi soffre di problemi alle vie urinarie.

Solo al cliente, infatti, (salvo modifiche apportate dalle normative locali) l’art. 187 del Tulps (Testo unico delle leggi sulla Pubblica Sicurezza) riconosce il diritto ad avere un bagno messo a disposizione, gratuitamente, dal gestore dell’esercizio. Secondo la norma, infatti, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Il semplice “passante” che nulla acquista o consuma, invece, non potrà rivendicare alcun “diritto al bagno”, anche se affetto da serie patologie, a meno che l’esercente non sia particolarmente disponibile o comprensivo.

Quindi, per usufruire dei servizi igienici, sarebbe opportuno perlomeno effettuare una minima consumazione.

Il buonsenso della persona che entra in un locale pubblico con l’intenzione di andare alla toilette dovrebbe, quindi, prevalere. Seppur il gestore si dimostri molto comprensivo e disponibile a far accedere gratuitamente ai servizi igienici, sarebbe giusto che, in qualche modo, la persona “ringraziasse” del favore ricevuto. Questo è quanto ribadito anche dal Tar della Toscana.

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