Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il decreto legge che estende l’obbligo di esibizione del certificato verde a 23 milioni di lavoratori.
Green pass e dipendenti pubblici
“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”, si legge all’art. 1.
Green pass e lavoratori privati
L’articolo 3 del decreto definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. Quelli privi del green pass “al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Green pass con prima dose
Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”. Quindi, subito.
Green pass esteso: multe e sanzioni
Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Il decreto varato in Consiglio dei ministri prevede anche la sospensione e lo stop dello stipendio per chi è senza certificazione verde, ma non il licenziamento.
Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Saranno sospesi dal lavoro e senza retribuzione i lavoratori che si presenteranno sul posto di lavoro senza Green Pass. Il dipendente senza passaporto vaccinale è, infatti, “considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Per il periodo di sospensione, i lavoratori senza Green pass sono “considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. In sintesi, nessun licenziamento.
Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro.