Green pass obbligatorio da oggi in Italia (venerdì 6 agosto). Entrano in vigore le nuove regole legate all’introduzione del certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo a un tampone. Ma per quali luoghi è necessario il green pass? Ecco in sintesi tutte le regole.
RISTORANTI E BAR – Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Il decreto prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività ” per le quali serve il certificato “sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni”. Dunque spetta ai titolari degli esercizi controllare il pass, attraverso ‘Verifica C19’, la app ufficiale del ministero della Salute. Controlli che, ovviamente, potranno esser svolti anche dalle forze di polizia.
CINEMA E TEATRI – Arriva l’obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. In zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento. Gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.
SPORT – Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto. 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto. A 1.000 per gli impianti al chiuso.
SANZIONI – Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro. Multa sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. (ANSA).
SCUOLA E UNIVERSITA’ – Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche. Possibile pure con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci.
E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni. E ancora: per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza. In tal caso il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Le università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
TRASPORTI – Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza. E’ fatta eccezione per gli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo di taluni mezzi di trasporto. In particolare: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale. Esclusione anche per le persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi.