Orria: un’ordinanza per garantire la quiete pubblica

Ecco l'ordinanza firmata dal sindaco Mauro Inverso

Di Antonio Pagano

Il Sindaco del Comune di Orria, Mauro Inverso, con relativa ordinanza, ha ritenuto opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore, allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato.

Con effetto immediato, “al fine di evitare, e contenere entro limiti tollerabili l’eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, ” è fatto obbligo:

fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, che ogni attività sonora svolta sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l’attività sonora prodotta da gruppi musicali “dal vivo”, non deve essere percepita all ‘esterno del locale oltre i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18:00 all’1:00; venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 2:00. Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa, ma non potrà essere percepita all’esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.

Negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente; altresì sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all’interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all ‘esterno.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 nonché in attuazione dell’art. 7 del d.lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni: in caso di prima violazione- sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00; in caso di successive violazioni – sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 (Cinquecentosedici/00) a 1,500 (Millecinquecento/00) Euro.

E’ anche prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione suoni e/o rumori per cinque giorni consecutivi, e l’eventuale confisca amministrativa. Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo o su specifica istanza.

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