Il Ministero della Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile proroga la validità delle patenti di pari passo alla proroga dello stato di emergenza per il Covid 19. Oltre alla proroga già prevista per i titoli di guida che scadono entro il 31 luglio prossimo si prevede infatti un’ulteriore proroga: per quelle che scadono dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la validità e’ fissata al 31 marzo del 2022.
La novità e’ contenuta in una circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, pubblicata sul sito della Motorizzazione Civile. Per circolare nel nostro Paese, per le patenti italiane con scadenza tra il primo febbraio ed il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; dal primo giugno al 31 agosto 2020 la proroga è al primo luglio mentre per le patenti con scadenza dal primo settembre 2020 al 30 giugno 2021 la proroga è di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria. Le patenti con scadenza nel periodo 31 gennaio 2020-31 maggio 2021 avranno una proroga fino al 31 marzo 2022; quelle dal primo giugno al 30 giugno 2021 avranno una proroga di 10 mesi mentre per quelle dal primo luglio al 31 dicembre 2021 la proroga è appunto fino al 31 marzo 2022.
Nuove scadenze anche per chi deve fare la prova per ottenere il titolo di guida: per le domande presentate entro l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2021; per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
Nuovi termini anche per il foglio rosa: “ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida – spiega la circolare – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui foglio rosa ha data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, prorogato al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n.
18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° aprile 2022 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria”