A seguito di notizia circolata su diversi social network e ripresa da diversi organi della carta stampata e on line, circa la cattura nelle acque antistanti la foce del fiume Sele di un raro esemplare di squalo volpe (Alopias vulpinus) specie in pericolo di estinzione e pertanto tutelata dalla convenzione cites ed inserita nell’allegato b del regolamento (CE) n. 338/97, militari specializzati del Nucleo Carabinieri C.I.T.E.S. di Salerno, procedevano ai necessari, dovuti riscontri volti ad accertare in primis l’effettiva appartenenza dell’esemplare alla specie protetta.
Non detenendo più il soggetto che aveva eseguito la cattura lo squalo nella sua disponibilità, una rapida identificazione, veniva effettuata con la consulenza dei Proff. Dott.ri Massimiliano Bottaro e Claudia Gili (Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale Di Biologia, Ecologia E Biotecnologie Marine) su documentazione fotografica qualificando, in prima battuta, l’esemplare come squalo azzurro o verdesca (Prionace glauca).
Successive ulteriori indagini portavano ad identificare il furgone utilizzato per il trasporto ed a ricostruire il tragitto del pescato che risultava essere stato ceduto ad un esercizio commerciale di Agropoli.
Il tempestivo accesso dei militari, avvenuto al momento dell’apertura della pescheria, consentiva di rinvenire l’esemplare posto in vendita in tranci come palombo (Mustelus mustelus).
Si procedeva pertanto all’immediato fermo amministrativo e, al fine di definire con certezza la specie, al prelievo di campioni di tessuto da parte del veterinario della competente ASL territoriale.
Le specifiche analisi genetiche ottenute mediante PCR e sequenziamento , eseguite presso l’istituto Zooprofilattico Meridionale di Portici confermavano l’appartenenza dello squalo alla specie Prionace glauca e, pertanto, si procedeva a denunciare il titolare della pescheria, già sanzionato dai Carabinieri CITES con una multa fino a quattromilacinquecento euro per il mancato tracciamento del pesce, anche per frode in commercio ed a sequestrare 26 kg. di carne di squalo già porzionato, venduto come palombo.
Infatti è da ricordare, a garanzia dei consumatori, che la vendita di pesci la cui provenienza non è tracciabile è vietata dal decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145 e dal reg. (CE) 178 del 28 gennaio 2002, così come vendere una specie per un’altra (come per esempio uno squalo propinandolo per pesce spada), configura il reato di frode in commercio punito dall’art. 515 del codice penale.