ASCEA. Intervento di ampliamento di una struttura ricettiva, società presenta e vince ricorso al Tar contro la Soprintendenza e il Comune di Ascea (quest’ultimo non costituito in giudizio). La sentenza è stata pubblicata la scorsa settimana, ma fa riferimento ad una vicenda che ha inizio più di cinque anni fa allorquando la Soprintendenza espresse il proprio diniego all’autorizzazione paesistica per l’ampliamento e la sistemazione esterna del resort.
Ampliamento resort, il progetto
Nello specifico la società chiedeva la realizzazione di tre nuove strutture e la riqualificazione dell’area esterna. Il consiglio comunale dava l’ok; nulla osta anche del Parco. Per la Soprintendenza, invece, il progetto che prevedeva tra l’altro la realizzazione di due piscine non rientrava tra le “opere di interesse pubblico come sosteneva l’ente locale”; inoltre avrebbe rischiato di antropizzare eccessivamente un’area a ridosso di Velia.
Il Comune di Ascea, quindi, si è adeguato al parere. Si arriva così al 2018 quando viene rimodulato il progetto con una riduzione dei volumi, ma ancora una volta viene espresso parere negativo.
La vicenda, finita già davanti ai giudici amministrativi, non cambia almeno fino alla nuova pronuncia del Tar.
La pronuncia del Tar
Secondo i giudici le contestazioni della Soprintendenza
“sono riconducibili a due diversi profili ostativi:da un lato, la liceità edilizia dei luoghi, asseritamente compromessa per via dell’apposizione della struttura lamellare in legno (stabilmente infissa al suolo e comunque di dimensioni significative, secondo la Soprintendenza); da un altro, il pregiudizio paesaggistico arrecato dalla realizzazione del progetto, per le ragioni sopra ampiamente rappresentate”.
“Ad avviso del Collegio – si legge nella sentenza – le argomentazioni addotte dall’Organo di tutela sono affette da profili di evidente illogicità, per le ragioni di seguito evidenziate, che rendono illegittimo il parere da ultimo rilasciato”.
Il Tar osserva come “Le argomentazioni della Soprintendenza si fondano su riprese estratte da Google Earth”, inoltre “In merito al censurato contrasto con i valori paesaggistici, si rileva, in primo luogo, che il parere impugnato appare viziato da inadeguatezza argomentativa e logica”. Di qui l’accoglimento del ricorso della società titolare del resort.