Camerota: annullata aggiudicazione del servizio manutenzione immobili, manufatti stradali e rete fognaria

Lo ha stabilito il T.A.R. Salerno disponendo il riaffidamento dell’appalto

Di Comunicato Stampa

CAMEROTA. Con sentenza n. 1130/2020, pubblicata lo scorso 14 settembre, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione di Salerno – ha annullato l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli immobili, delle opere edili, dei fabbricati, dei manufatti stradali e della rete fognaria di proprietà del Comune di Camerota, stabilendo l’esclusione dell’offerta dell’originaria affidataria e disponendo il riaffidamento dell’appalto.

La decisione della Sezione II del T.A.R. ha definito la controversia intrapresa dalla “C.I. S.r.l.” nei confronti dell’ente locale cilentano conseguentemente allo svolgimento delle operazioni di gara, avviate lo scorso 16 marzo, in esito alle quali la commessa pubblica era stata aggiudicata alla “F.C.”, la quale, collocandosi al primo posto in graduatoria, con un ribasso del 34,36%, aveva scalzato la ricorrente, posizionatasi al posto immediatamente successivo, con un ribasso del 30,82%.

Verificato il contenuto della documentazione di gara, la seconda graduata aveva, però, diffidato l’amministrazione comunale ad annullare in autotutela il provvedimento di aggiudica e, per l’effetto, ad assegnarle l’appalto, avendo accertato che l’aggiudicataria, in violazione del disciplinare di gara e del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, aveva radicalmente omesso di indicare, nell’offerta economica, i costi propri della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali.

Sennonché la responsabile del procedimento aveva dato riscontro negativo alla diffida, ritenendo di dover confermare l’ammissione alla gara e il relativo affidamento a beneficio della “F.C,”, inducendo, così, la “C.I. S.r.l.” ad impugnare gli atti conclusivi della procedura.

Il collegio giudicante salernitano (Presidente, Nicola Durante; relatore, Igor Nobile), in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, ritenuto “manifestamente fondato”, ha chiarito che l’omessa indicazione dei costi per la manodopera e degli oneri per la sicurezza di tipo interno da parte dell’aggiudicataria costituisce “violazione necessitante di sanzione espulsiva”, rilevando, altresì, l’erroneità delle giustificazioni addotte dall’ente locale con il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela.

Su tali presupposti, il T.A.R. ha annullato l’aggiudicazione del servizio ed obbligato il Comune di Camerota a provvedere allo scorrimento della graduatoria e al completamento del procedimento di affidamento, con le conseguenti verifiche di rito, entro il termine perentorio di sessanta giorni, procedendo alla sottoscrizione del contratto con la società ricorrente.

Il Tribunale amministrativo regionale ha, peraltro, condannato l’amministrazione comunale e la “F.C.”, entrambi costituiti in giudizio con i rispettivi legali, al pagamento, in solido ed in ragione della metà ciascuno, delle spese di lite in favore della “C.I. S.r.l.”, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, unitamente al rimborso del contributo unificato.

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