Emergenza covid, ecco cosa potremo fare da lunedì

Dagli spostamenti all'ingresso nelle attività, ecco cosa cambia

Di Adnkronos

Spostamenti, autocertificazione, spiagge, ristoranti, parrucchieri. Ecco cosa si potrà e dovrà fare dal 18 maggio 2020 oltre alle regole già stabilite come il distanziamento tra le persone e l’uso di mascherine nei luoghi chiusi.

Spostamenti tra regioni e autocertificazione – A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Nessun limite dunque a spostamenti nelle seconde case se situate nella regione di residenza. L’autocertificazione resterà per chi voglia spostarsi in altra regione, ma solo per “compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E resta “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”, prosegue il governo.

Nei ristoranti – Distanze tra i clienti ridotta a un metro, uso di mascherina quando ci si alza dal tavolo, stop ai buffet e lista delle prenotazioni conservata per ben 14 giorni. E’ quanto prevede la proposta unitaria che le Regioni. La consumazione al banco è consentita “solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”. (In Campania i ristoranti potranno riaprire dal 21 maggio),

In spiaggia – Un metro distanza tra le persone sulle spiagge, anche quelle libere. Stop ai giochi di gruppo in spiaggia, per evitare assembramenti e contagi, ok a racchettoni, surf, nuoto e windsurf. Mentre per “gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”

Parrucchieri e centri estetici – Nel settore della cura della persona – servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti – sarà consentito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, bisognerà mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg e potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Bisogna dunque prevedere di “riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Verrà eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo

In hotel – Nelle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo potrà essere rilevata la temperatura corporea e bisognerà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita

Le sanzioni per chi viola le regole – Sanzioni da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole, aggirandole. E’ scritto nella nota emessa da Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha dato il via libera al decreto legge quadro. E che prevede anche lo stop delle attività da 5 a 30 giorni. “Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione – si legge nel comunicato – sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo”. “Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.

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