Pubblicate le Faq da parte della Presidenza del Consigli dei Ministri. Arrivano i chiarimenti sulle questioni più ambigue del decreto del 26 aprile scorso. Il rebus principale riguardava la figura dei congiunti. Dal Governo chiariscono che si tratta di “coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. L’invito è comunque a limitare il più possibile gli incontri con i non conviventi.
Fase 2: le uscite
Per quanto riguarda le uscite si precisa che “Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità, o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”-
Non potranno spostarsi coloro che hanno febbre maggiore di 37.5 e sintomi riconducibili al covid.
Novità anche per i bambini. E’ possibile accompagnarli fuori, anche in parchi, ville o giardini.
Attività sportiva
Sarà possibile fare attività sportiva, “non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.”
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.
Visite ai cimiteri
Infine è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione “per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura”.