Chiarimento sulle varie ordinanze che vietano la produzione e vendita di prodotti dolciari
Con riferimento all’ordinanza n. 25 del 28 Marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica), confermata dall’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha statuito che:
– sono vietate le attivita’ dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ed i relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, salvo eventuali proroghe delle misure restrittive, sino al 14 Aprile 2020;
– i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità, che restano aperti, sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI.
– é vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari.
Successivamente con chiarimenti n. 15 del 04.04.2020 e
n.16 del 05.04.2020, il Governatore ha precisato che, la sospensione delle
attività e dei servizi disposta dall’Ordinanza in termini generali, è riferita
anche alle vendite on line nonché alle attività dei relativi
laboratori.
Tuttavia, è stata fatta salva, la possibilità di svolgere l’
attività industriale di produzione di prodotti dolciari al fine della
distribuzione di prodotti confezionati ed etichettati con codice ATECO 10
(Industria alimentare).