Danni da fauna selvatica: Parco sborsa quasi 400mila euro

Danni da fauna selvatica, il Parco ha messo a disposizione quasi 400mila euro per gli indennizzi. Ecco come presentare domanda

Di Costabile Pio Russomando

VALLO DELLA LUCANIA. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha impegnato 375mila euro per liquidare gli indennizzi da fauna selvatica. Si tratta di una cifra notevole se si pensa che per l’anno in corso si sta procedendo ancora ad effettuare ulteriori attività istruttorie. Un problema quello dei danni causati da fauna selvatica non di poco conto.

Danni da fauna selvatica: il problema cinghiali

Sono soprattutto i cinghiali a determinare problemi, in particolare agli agricoltori. Terreni scavati, piante danneggiate ed altri episodi mettono a rischio il lavoro di mesi. Il problema, se nell’area Parco trova una parziale risoluzione con gli indennizzi del Parco, nelle zone confinanti continua a determinare problemi senza che i proprietari terrieri riescano a vedersi riconosciuti il danno.

Ecco perché quello dei cinghiali è un problema che va risolto contando sull’aiuto anche degli organi provinciali e regionale ed anche del Governo, così come richiesto dallo stesso Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il riconoscimento dei danni: l’iter

Chiunque voglia denunciare danni da fauna selvatica a colture o animali, deve rispettare alcune regole:

La denuncia deve essere presentata dal danneggiato entro 24 ore dalla scoperta nel caso di danni al bestiame, ed entro 48 ore dalla scoperta nel caso di danni alle colture. Può essere presentata alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente o all’ufficio della Polizia Municipale del Comune dove si è verificato il danno. La denuncia alla Polizia Municipale potrà essere effettuata solo nel caso in cui il Comune abbia formalmente aderito con apposita delibera da trasmettere all’Ente Parco.

L’attività delle forze di polizia

L’agente della Polizia Municipale che raccoglie la denuncia dovrà trasmetterla alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore successive.

Dopo la denuncia vi è l’obbligo da parte di chiunque di astenersi dal procedere a qualsiasi operazione fino all’accertamento del danno da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato.

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