La Legge Regionale n.13 del 08/07/2019 impone l’obbligo di misurare la concentrazione di gas Radon in tutte le attività APERTE AL PUBBLICO al piano interrato, seminterrato e piano terra, inclusi gli edifici strategici come scuole, asili nido, comuni, edifici aperti al pubblico ecc… Fanno eccezione solamente i locali residenziali ed i vani tecnici per impianti. Al termine della misura annuale è obbligatoria la trasmissione dei risultati al Comune e all’ARPAC. La mancata attuazione comporta la sospensione della certificazione di agibilità del locale.
A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi in quanto, accumulandosi all’interno degli ambienti di vita, è la principale causa di tumore al polmone dopo il fumo.
I tufi, i graniti e i porfidi possono emanare elevate quantità di Radon. Il Radon penetra nelle case attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta. Inoltre, se i suddetti tipi di rocce sono usati come materiali da costruzione, possono emettere loro stessi Radon nell’edificio.
Il Radon e le sostanze che si sviluppano dal suo decadimento, emettono particelle radioattive alfa, beta e gamma. Quando questi isotopi vengono inalati, si depositano nel tessuto polmonare, causando un irraggiamento altamente energetico, che danneggia le cellule epiteliali; tale fenomeno fa incrementare notevolmente le probabilità di contrarre un tumore polmonare. A causa della sua ubiquità, il Radon è il principale pericolo per l’uomo, tra le fonti di radiazioni ionizzanti.
L’unico metodo sicuro per determinare la concentrazione del gas Radon all’interno della propria attività è la misurazione diretta per quanto è dimostrato che edifici adiacenti, con caratteristiche tecniche e costruttive identiche, possono presentare concentrazioni di Radon differenti.
La Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13, riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019, ha titolo: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” e prescrive la misura di radon, su tutta la Campania, per tutti i luoghi accessibili al pubblico. In particolare per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra, aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari. La misura deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Entro 18 mesi dal 16/07/2019 (ovvero entro il 16/01/2021) ogni attività suddetta è obbligata ad inviare al Comune e all’ARPAC i risultati delle misurazioni annuali della concentrazione del gas Radon all’interno del proprio locale.
Il termine fissato dalla Legge per l’inizio misurazione è di 90 giorni dalla entrata in vigore, ovvero il 16/10/2019.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità. Il che significa non poter più svolgere l’attività all’interno del locale poiché ritenuto inagibile.
Gli svantaggi di non effettuare la misura del Radon nei tempi previsti e quindi di verdersi sospesa l’agibilità del locale sono:
1. Possibile chiusura del locale per inagibilità.
2. Impossibilità di affitto o vendita del locale, per mancanza di agibilità.
3. Impossibilità di effettuare future richieste al SUAP per subentri, volture, variazioni dell’attività.
4. Impossibilità di avviare nuove attività nel locale.
5. In caso di presenza di assicurazioni su danni o eventi avversi, possibile non applicabilità di contratti di assicurazione.
Sebbene la Legge imponga la misura all’esercente, tali effetti negativi si ripercuotono anche sul proprietario, poichè risulterà impossibilitato a disporre del locale ed a trarne un vantaggio economico. E’ importante notare che la Legge impone una misura di durata annuale, per cui in caso di non esecuzione nei tempi prescritti, il locale risulterà interdetto per almeno 1 anno, nel frattempo che vengano effettuate le misurazioni.
Anche i comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno avviato le misurazioni.