Lo scorso 29 giugno il Comune di Vallo della Lucania ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali”. Possono presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata coloro che hanno ricevuto la notifica di provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi alle entrate tributarie comunali (ICI, IMU, TARSU, TARI, TASI, ICP, TOSAP, ecc.) ed alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, senza aver ancora proceduto al relativo pagamento degli importi richiesti.
I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni per le entrate tributarie comunali e senza corrispondere gli interessi, compresi quelli di mora, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate comunali non tributarie.
Il Regolamento ed il modello di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune (www.vallodellalucania.gov.it).
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, redatta esclusivamente sul modello predisposto dal Comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2019 con una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata, alla seguente casella PEC del Comune: tributi.vallodellalucania@legalmail.it;
b) all’Ufficio Protocollo del Comune, sito a Vallo della Lucania (SA) in Piazza Vittorio Emanuele, n. 44.
Il Comune, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà ai debitori l’accoglimento o il rigetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, indicando i motivi dell’eventuale rigetto. Qualora la dichiarazione venga accolta, la comunicazione indicherà l’ammontare
complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 30 novembre 2019;
b) versamento in due rate di pari importo: entro il 30 novembre 2019 e 29 febbraio 2020;
c) versamento in tre rate di pari importo: entro il 30 novembre 2019, 29 febbraio 2020 e 31 maggio 2020;
d) versamento in quattro rate di pari importo: entro il 30 novembre 2019, 29 febbraio 2020, 31 maggio 2020 e 31 agosto 2020;
e) versamento in cinque rate di pari importo: entro il 30 novembre 2019, 29 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 agosto 2020 e
30 novembre 2020.
Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi calcolati al tasso di interesse legale. Qualora l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata risulti inferiore a €. 300,00 è ammesso il solo versamento unico entro il 30 novembre 2019.