VIBONATI. Il comune del basso Cilento salvaguarda l’ambiente. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Brusco, ha approvato un regolamento per la disciplina della raccolta dei prodotti secondari del bosco, in particolare asparagi e funghi.
Vibonati, regolamento per la raccolta di asparagi
Per quanto riguarda questi ultimi la raccolta giornaliera di ogni singolo cercatore non deve superare i tre chilogrammi.
L’estrazione e la raccolta nei terreni demaniali può essere effettuata gratuitamente dai cittadini residenti nel Comune di Vibonati o possessori di beni immobili nel territorio del Comune i quali risultano titolari dei diritti reali di godimento dei beni demaniali soggetti all’esercizio dell’uso civico, purché muniti di permesso nominativo; tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al Comune di Vibonati. Ogni altra persona può estrarre e raccogliere prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali, purché munita di un apposito tesserino a pagamento. Il costo è di 8 euro per quello giornaliero, 15 per quello settimanale e 50 per quello annuale.
Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da una persona munita di autorizzazione.
Vibonati, le regole per la raccolta dei funghi
Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta devono essere adottati taluni accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi:
Nell’ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di autorizzazione e per singolo cercatore; i funghi, durante la ricerca e la raccolta dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione; La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili; E’ vietato strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo (recisione a raso); è vietato l’uso di sacchetti di plastica o recipienti, ermeticamente chiusi; è vietato, inoltre, danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo; è fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; è vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; è vietato raccogliere, danneggiare o distruggere i funghi non ritenuti commestibili; è vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; è vietato il commercio dei funghi raccolti; è vietato, altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 20.00 alle ore 7.00; è vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi di selvicoltura (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.