Vibonati: un regolamento per la raccolta di asparagi e funghi

Vibonati fissa le regole per raccogliere asparagi e funghi

Di Carmela Di Marco

VIBONATI. Il comune del basso Cilento salvaguarda l’ambiente. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Brusco, ha approvato un regolamento per la disciplina della raccolta dei prodotti secondari del bosco, in particolare asparagi e funghi.

Vibonati, regolamento per la raccolta di asparagi

Per quanto riguarda questi ultimi la raccolta giornaliera di ogni singolo cercatore non deve superare i tre chilogrammi.

L’estrazione e la raccolta nei terreni demaniali può essere effettuata gratuitamente dai cittadini residenti nel Comune di Vibonati o possessori di beni immobili nel territorio del Comune i quali risultano titolari dei diritti reali di godimento dei beni demaniali soggetti all’esercizio dell’uso civico, purché muniti di permesso nominativo; tale permesso, gratuito, deve essere richiesto al Comune di Vibonati. Ogni altra persona può estrarre e raccogliere prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali, purché munita di un apposito tesserino a pagamento. Il costo è di 8 euro per quello giornaliero, 15 per quello settimanale e 50 per quello annuale.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

Vibonati, le regole per la raccolta dei funghi

Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e raccolta devono essere adottati taluni accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi:

Nell’ambito del territorio comunale, la raccolta dei funghi spontanei siano o no commestibili è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno a persona provvista di tessera di autorizzazione e per singolo cercatore; i funghi, durante la ricerca e la raccolta dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la sementazione e la riproduzione; La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili; E’ vietato strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo (recisione a raso); è vietato l’uso di sacchetti di plastica o recipienti, ermeticamente chiusi; è vietato, inoltre, danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo; è fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi; è vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; è vietato raccogliere, danneggiare o distruggere i funghi non ritenuti commestibili; è vietato calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cotica erbosa del terreno; è vietato il commercio dei funghi raccolti; è vietato, altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 20.00 alle ore 7.00; è vietato, al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi di selvicoltura (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.

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