Parco: danni da fauna selvatica, arrivano indennizzi

Altri cinquemila euro a persone danneggiate da fauna selvatica

Di Gennaro Maiorano

Danni da fauna selvatica, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni costretto a indennizzare privati per altri 5600 euro. Dieci le persone che riceveranno i risarcimenti. Gli stessi, in base all’attuale regolamento del Parco, hanno presentato domanda e le richieste sono state sottoposte ad un’istruttoria al fine di verificarne la legittimità. Completata questa fase si sta provvedendo ad indennizzare i soggetti danneggiati.

Purtroppo più volte durante l’anno l’Ente è costretto a risarcire soprattutto agli agricoltori i danni causati dalla fauna selvatica, in particolare cinghiali. Soltanto nell’aprile scorso il Parco era stato costretto a versare più di 19mila euro per i danni segnalati al comparto agricolo-forestale.

Chiunque voglia denunciare danni a colture o animali, deve rispettare alcune regole:

  • La denuncia deve essere presentata dal danneggiato entro 24 ore dalla scoperta nel caso di danni al bestiame, ed entro 48 ore dalla scoperta nel caso di danni alle colture;
  • La denuncia può essere presentata alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente o all’ufficio della Polizia Municipale del Comune dove si è verificato il danno. La denuncia alla Polizia Municipale potrà essere effettuata solo nel caso in cui il Comune abbia formalmente aderito con apposita delibera da trasmettere all’Ente Parco.
  • L’agente della Polizia Municipale che raccoglie la denuncia dovrà trasmetterla alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente, tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore successive.
  • La denuncia del danno deve essere effettuata impiegando l’apposito modulo predisposto dall’Ente Parco, disponibile oltre che presso le Stazioni del CFS e i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti, anche sul sito web del parco www.cilentoediano.it. Deve contenere tutti gli elementi richiesti dal modulo e deve essere sottoscritta con firma autenticata dall’agente che la riceve.
  • La denuncia deve, inoltre, contenere l’attestazione che il denunciante non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
    L’incompletezza della documentazione richiesta, il mancato rispetto della tempistica e della presentazione della domanda in tempi che non consentano un’adeguata valutazione del danno, comportano la decadenza del diritto all’indennizzo.
  • Dopo la denuncia vi è l’obbligo da parte di chiunque di astenersi dal procedere a qualsiasi operazione fino all’accertamento del danno da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato.
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