Fulmine a ciel sereno in casa Salernitana, boccata d’ossigeno in quella del Foggia sospiro di sollievo per il Venezia. Potrebbe racchiudersi cosi la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, presieduto da Giuseppe Albenzio, che ha sancito i tanti attesi o indesiderati playout. Saranno Salernitana e Foggia a sfidarsi per la permanenza nella cadetteria, con date fissate probabilmente questo giovedi nel consiglio direttivo, mentre il Venezia può dichiararsi completamente fuori da ogni discorso legato alla post season. Questa la sentenza emanata pochi minuti fa dagli organi competenti.
“Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha chiesto, per il tramite del Segretario Generale del CONI, parere sul seguente quesito: “In applicazione della Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – n. 63 del 13 maggio 2019 che ha disposto “Società US Città di Palermo SpA retrocessione all’ultimo posto del Campionato di serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019” la quarta squadra da retrocedere dal campionato di serie B al Campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019 deve essere individuata attraverso al disputa di play-out tra la quartultima classificata e la quintultima classificata in ragione di una classifica riscritta a seguito di tale decisione e che conseguentemente vede collocata all’ultimo posto il Palermo, o la disputa dei play-out deve essere annullata in quanto alle tre squadre già retrocesse al termine della regular season, conclusasi in data 11 maggio 2019, deve aggiungersi quale quarta squadra il Palermo?” La disposizione di riferimento per la soluzione della problematica sollevata dalla FIGC è costituita dalla delibera del Commissario Straordinario di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 20 agosto 2018, con la quale veniva stabilito che “In deroga all’art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2018/2019 la formazione della classifica finale del Campionato Serie BKT, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie A TIM e le squadre che retrocedono direttamente al Campionato Serie C e quelle che debbono disputare il play-off e il play-out, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue”.
“Sono retrocesse direttamente al Campionato Serie C le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto del Campionato Serie BKT. La squadra quart’ultima classificata è retrocessa direttamente se il distacco dalla quint’ultima classificata supera i 4 punti; – qualora il distacco in classifica non superi i 4 punti, la quarta squadra retrocessa è individuata con la disputa di play-out tra la quart’ultima e la quint’ultima classificata. In sostanza si chiede a questa Sezione Consultiva di chiarire se, in seguito alla modifica della classifica finale del campionato dovuta a provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva (nella specie, la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui al Comunicato Ufficiale n. 63/TFN del 13 maggio 2019), debbano o meno applicarsi le regole sopra riportate, che per la individuazione della quarta squadra retrocessa prevedono la disputa dei play-out fra le squadre che vengono a trovarsi nelle prescritte condizioni dopo la modifica ex officio della classifica finale (nella specie, Foggia, già terz’ultima classificata ora quart’ultima, con punti 37, e Salernitana, già quart’ultima classificata, ora quint’ultima, con punti 38), ovvero se debba ritenersi cristallizzata la situazione scaturita all’esito dello svolgimento del campionato, conclusosi prima della suddetta decisione disciplinare, con la conseguente aggiunta della quarta squadra retrocessa (nella specie, il Palermo in seguito alla collocazione all’ultimo posto della classifica) alle altre tre che si trovavano nelle condizioni di retrocessione prima della modifica della classifica (nella specie, Carpi, Padova e Foggia). Diritto Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, questo Collegio di Garanzia ritiene quanto segue. 1. In primo luogo, considerata la funzione e la natura dell’attività di questo Collegio, si ritiene opportuno prescindere da valutazioni che attengono al caso concreto in occasione del quale è sorta la problematica interpretativa oggetto della richiesta di parere e che è sub iudice dinanzi agli organi della giustizia amministrativa e di quella sportiva. Prima di entrare nel merito della questione ermeneutica prospettata dalla FIGC è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari, anche alla luce del recente nuovo assetto normativo del sindacato giurisdizionale in materia di diritto sportivo”.