In vista della stagione estiva il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, ha firmato un’ordinanza con la quale ha fissato le regole da rispettare sulle spiagge. Indicate le date della stagione balneare e le attività da poter compiere sulla spiaggia. Regole anche per i titolari di strutture balneari.
L’ordinanza
I) La stagione balneare è compresa fra il 1° Giugno ed il 30 Settembre
II) Durante la stagione balneare l’uso della spiaggia e delle zone mare destinate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è regolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza
III) Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse si rimanda all’Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall’Uffcio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Palinuro Ai fini della presente ordinanza per “strutture balneari” si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull’arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.
Prescrizioni generali sull’uso delle spiagge
Sulle spiagge e specchi acquei destinati alla balneazione comprese nel territorio comunale E’ VIETATO:
a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio o al noleggio, se muniti di relativo titolo concessorio;
b) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei luoghi allo scopo autorizzati e dei natanti da diporto trainati a braccia;
c) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto, ombrelloni, sdraio, tende ed altre attrezzature utilizzate per il soggiorno in spiaggia comunque denominate;
d) occupare con qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sdraio, ecc.., nonché mezzi nautici) la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al transito con divieto di pemanenza ad esclusione dei mezzi di soccorso. Tale divieto è esteso anche agli arenili in concessione attrezzati e destinati per i clienti delle relative strutture;
e) campeggiare, transitare e/0 sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, mezzi di polizia e quelli utilizzati per la pulizia delle spiagge. A tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai
portatori di handicap necessari a consentire l’autonomia per i relativi spostamenti;
f) praticare qualsiasi tipo di gioco che turbi la quiete dei bagnanti o arrechi pericolo. Dette attività possono
essere praticate in apposite zone allestite dai gestori delle strutture balneari;
g) arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, con apparecchi a diffusione sonora, regolati ad eccessivo volume. Sono esclusi da tale divieto i sistemi di diffusione sonora per segnalare
eventuale pericolo;
h) condurre o far permanere animali di qualsiasi tipo. Da tale divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti, i cani da salvataggio condotti al guinzaglio corto da personale adibito al medesimo scopo. ln caso di
mancanza di aree attrezzate e preventivamente autorizzate da destinarsi ai bagnanti con cani al seguito, i cani dovranno essere sempre tenuti con guinzaglio corto e dotati di museruola; per i cani di grossa taglia, fermo
restando le dotazioni di sicurezza di cui sopra, l’accesso all’arenile è consentito fino alle ore 09:30 e dopo le ore 19:00. In ogni caso è obbligatorio assicurare la rimozione delle deiezioni utilizzando appositi sacchetti di
plastica da smaltire successivamente secondo le disposizioni vigenti in materia;
g) gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
i) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni;
1) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aereo mobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, di
polizia e nei casi debitamente e preventivamente autoriuati da parte delle Autorità preposte;
m) usare saponi, shampoo, detergenti in mare o nei corsi d’acqua o, qual’ora siano presenti, per docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato alla rete fognaria comunale o ad idonei sistemi di depurazione
e/0 smaltimento autorizzati;
n) le attività di commercio itinerante potranno essere svolte solo se conformi alle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento delle attività ex art. 68 Cod. nav. approvato con D.C.C. n. 18 del 26.04.2018;
0) organizzare spettacoli e feste di intrattenimento ivi comprese manifestazioni nautiche senza le prescritte autorizzazioni nonché installare impianti pubblicitari ed effettuare qualsiasi forma di pubblicità sia sulle
spiagge che negli specchi acquei riservati ai bagnati, mediante distribuzione di prodotti, manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei, se non la preventiva autorizzazione.
Disciplina delle aree in concessione per strutture e stabilimenti balneari
a) Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per la balneazione e/o esposizione al sole;
b) i titolari di strutture balneari devono assicurare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero e gratuito transito attraverso l’area in concessione;
c) prima dell’apertura al pubblico i concessionari devono aver reso la struttura esteticamente soddisfacente ed aver predisposto tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi in modo che essi siano nella massima
eflicienza;
d) prima dell’apertura delle strutture balneari i concessionari devono essere prowisti di ogni tipo di licenza d’esercizio ed autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti;
e) i concessionari devono curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. l rifiuti urbani prodotti devono essere raccolti in appositi contenitori in modo differenziato, adeguatamente distribuiti nell’ambito della struttura e/o area in concessione, in attesa del ritiro da parte degli operatori ecologici;
f) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. A titolo indicativo e ove possibile, le distanze tra i paletti degli ombrelloni deve
essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra i paletti degli ombrelloni della stessa fila;
g) l’area in concessione può essere recintata, ad eccezione della fascia relativa alla battigia, con paletti di altezza non superiore a mt 1,30 che in ogni caso non impediscano la vista del mare;
h) in conformità alle previsioni di cui alla L. 104/1992, al fine di assicurare l’accesso al mare ed il libero transito ai portatori di handicap, è possibile predisporre idonei percorsi all’intemo delle aree in concessione
da realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi non risultano nell’atto di concessione. Per lo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limiu-ofe in concessione 0 le concessioni con le
pubbliche vie, punti carrabili o altre vie di accesso, previa comunicazione all’ufficio tecnico demanio comunale e devono essere rimossi al termine della stagione balneare;
i) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente. I servizi igienici devono essere collegati al sistema fognario comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto dalla vigente normativa. E’ vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano in uso docce non dotate di sistema di scarico. I servizi igienici per i portatori di handicap devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo intemazionale al fine di consentire la loro immediata identificazione;
l) è vietata l’occupazione delle cabine per il pemottamento o per altre attività non attinenti alla balneazione;
m) gli esercenti di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di balneazione devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza di sicurezza
balneare dell’ufficio circondariale marittimo di Palinuro;
n) gli esercenti di strutture balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazioni per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving, per consentire l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a
motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione sono obbligati ad installare dei “corridoi di lancio”, da lasciare al pubblico uso, le cui caratteristiche e la fissazione
dei criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti dall’Ordinanza di sicurezza balneare dell’uflicio circondariale marittimo di Palinuro.
Attività varie svolte durante la stagione balneare
In merito alle varie attività che possono svolgersi durante la stagione balneare si rimanda alle indicazioni e prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Palinuro.