Il Tar Campania ha accolto il ricorso della ERICSSON TELECOMUNICAZIONI contro il Comune di Agropoli. La ditta chiedeva l’annullamento del diniego del permesso di costruire per l’installazione di un impianto di telefonia mobile.
Nella motivazione dell’atto di diniego si legge che “il procedimento valutativo si è concluso negativamente per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, in quanto non rispetta il regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione ed in particolare di telefonia mobile approvato con delibera di consiglio comunale n° 24 del 11/3/2008”.
La società, invece, contestava diverse violazioni: omesso preavviso di diniego; carenza di motivazione, incompetenza del comune, violazione dei principi di ragionevolezza e di adeguatezza, con riferimento ad un generalizzato divieto di installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale, incompetenza del Comune, sotto altro aspetto. Il Comune di Agropoli, pur regolarmente chiamato, non si è costituito in giudizio. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato. Secondo i giudici “L’atto impugnato, invero, nel negare il titolo necessario per l’installazione dell’impianto di telefonia mobile, ha genericamente fatto richiamo alle norme del Regolamento comunale approvato con delibera n. 24, dell’11 marzo 2008, limitandosi a compiere un altrettanto generico riferimento all’“aspetto urbanistico”, indicato come il nodo attorno al quale sarebbe maturata la valutazione negativa. Con ciò, tuttavia, non si sono chiarite le vere ragioni del diniego, non essendo dato comprendere quali norme del richiamato regolamento comunale sono effettivamente risultate ostative alla richiesta della società ricorrente”.
E ancora: “La mancata identificazione di quale fossero, nella specie, le norme regolamentari rilevanti ai fini del diniego – e le connesse valutazioni, in senso “negativo”, compiute dall’amministrazione – determinano una rilevante mancanza della motivazione, mancanza che si traduce nella violazione del fondamentale canone di trasparenza dell’agire dell’amministrazione: la società richiedente, infatti, non è stata messa in condizione di comprendere dovutamente l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del contestato provvedimento di diniego e, conseguentemente, di potersi difendere in modo adeguato anche in questa sede giurisdizionale”. “L’amministrazione – evidenziano i giudici – ha il dovere di corredare il provvedimento finale (in specie, quello che va ad incidere negativamente nella sfera giuridica del destinatario) di una motivazione che, in omaggio al predicato costituzionale della trasparenza e del buon andamento, indichi non solo le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ma anche, a monte, i presupposti di fatto che sono stati oggetto di valutazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Elementi che, come detto, sono assenti nella motivazione dell’impugnato provvedimento”.
Inoltre “Ad aggravare l’assenza di trasparenza interviene, nella specie, anche la perpetrata violazione delle prerogative di partecipazione al procedimento amministrativo, essendo stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”. Di qui l’accoglimento dell’istanza della Ericsson.