Domenica 24 marzo era in programma, al ‘Pala Sant’Antonio’ di Pontecagnano (Sa), l’incontro valevole per il ventesimo turno del campionato di Serie A-2 di calcio a cinque femminile tra la Salernitana, formazione di casa, e il Molfetta. La sfida non si disputò visto lo svolgimento di altre attività nel palazzetto, alle ore 16.00, quando il match sarebbe dovuto iniziare. Le granata, successivamente, avevano esposto un ricorso contro la sconfitta a tavolino: oggi è arrivata, invece, la sentenza che condanna il quintetto di mr. Mainenti consegnando i tre punti alle pugliesi. Vi proponiamo il comunicato della Lega:
“Si rileva che in merito alla mancata disputa dell’incontro in oggetto, la ASD Salernitana Femminile ha imputato l’inconveniente ad una negligenza del gestore dell’impianto che aveva dimenticato di comunicare all’affittuaria che per la data del 24 marzo la struttura sarebbe stata occupata per le finali regionali del campionato di ginnastica ritmica. Viene allegata all’uopo una nota esplicativa del responsabile della suddetta struttura. Pur prendendo atto delle precisazioni trasmesse, non si può rilevare come nella circostanza la responsabilità oggettiva della mancata disputa dell’incontro sussista a carico della società ospitante, alla quale incombe l’obbligo dinanzi ad un inconveniente del genere di attivarsi per reperire una struttura alternativa ove far disputare la gara.
La semplice trasmissione della nota del gestore di per sé, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, non è idonea a concretizzare la sussistenza di una causa di forza così come contemplata dall’art.55 delle N.O.I.F.
Per questi motivi ai sensi di quanto previsto dall’art.17, comma 1 del C.G.S., si ritiene la ASD Salernitana Femminile responsabile della mancata effettuazione dell’incontro, comminandole di conseguenza la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6″.