La Corte d’Appello di Salerno – sezione Civile, con sentenza del 24 gennaio 2019, aveva respinto la domanda di revisione dell’indennità spettante al conduttore dell’area di Trentova, ad Agropoli, confermando di fatto quella operata dal Comune di Agropoli. Il coltivatore diretto, gestendo il fondo rustico sito in località Trentova, in forza di un contratto agrario con la società “Italia Turismo” (precedente titolare dell’area), aveva chiesto la determinazione dell’indennità a lui spettante quale affittuario e (mai percepita), in seguito all’esproprio del terreno in questione operato dal Comune di Agropoli, che lo acquisì al patrimonio pubblico nel 2016.
Il conduttore propose, quindi, un primo ricorso per chiedere che l’Ente procedesse alla determinazione dell’indennità a lui spettante. L’Ente comunale operò la stima, che si basava sulla valutazione delle colture effettivamente praticate sul fondo. A quel punto, il ricorrente, una volta ottenuta la liquidazione dell’indennità, presentò un secondo ricorso di opposizione a tale stima.
Ma i giudici della Corte d’Appello, confermarono la valutazione compiuta dall’Ente , giudicata bassa dal conduttore, il quale ha presentato un ulteriore ricorso in Cassazione.