“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 6 dicembre 2018, ha deliberato di segnalare le restrizioni concorrenziali, sul mercato dei servizi professionali delle guide turistiche in Italia, derivanti dal Regolamento del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (di seguito MANN), dal Regolamento del Parco Archeologico di Paestum, dal Regolamento del Parco Archeologico di Pompei, nonché da accordi e/o prassi del Parco Archeologico di Pompei e del Parco Archeologico del Colosseo”. E’ quanto si legge nel provvedimento dell’Antitrust, inviato il 13 dicembre scorso al Mibact, e ai parchi archeologici e musei interessati.
“Con i Regolamenti sono state istituite delle postazioni permanenti presso il complesso museale di Napoli e i siti archeologi della Regione Campania, finalizzate ad organizzare l’attività delle guide turistiche mediante l’iscrizione giornaliera ad elenchi, tenuti presso dette “postazioni permanenti”, ai quali si possono rivolgere i turisti che, una volta recatisi sul sito senza avere precedentemente prenotato un servizio di guida turistica (es. on line o tramite agenzie di viaggio nell’ambito di viaggi organizzati) intendono avvalersene”, evidenzia sapere l’autorità che se da un lato approva la necessità di istituzione delle “postazioni permanenti” e dell’organizzazione dell’attività delle guide turistiche, in quanto rispondenti alle esigenze di quella parte di domanda che decide di avvalersi di un professionista una volta giunta sul posto, facilitando l’organizzazione della visita guidata, dall’altro evidenzia che “le disposizioni contenute nei tre Regolamenti che riservano l’accesso alle postazioni permanenti” e la possibilità di iscrizione agli elenchi tenuti presso le “postazioni permanenti” esclusivamente alle guide turistiche abilitate nella Regione Campania si traducono in ostacoli all’esercizio della professione alle guide turistiche abilitate in altre aree territoriali.
L’Autorità ritiene che talune disposizioni regolamentari “nel riservare alle guide turistiche abilitate in Campania aree di attività, si traducono in una ingiustificata barriera all’ingresso per le guide turistiche che hanno conseguito l’analogo titolo di abilitazione in altre Regioni italiane o in altra area geografica europea, re-introducendo una segmentazione territoriale delle attività di guida turistica contraria ai principi di liberalizzazione che il legislatore nazionale aveva inteso superare con l’articolo 3, comma 1, della legge n. 97/2013, ai sensi del quale “l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”. Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza che si è formata sul principio di cui al suddetto articolo 3, comma 1, della legge citata, in base alla quale “ogni restrizione ad esso è e dev’essere di mera eccezione, di stretta interpretazione, determinato nello scopo e affrontato con mezzi congruenti con quest’ultimo, oltreché soggetti a continua revisione” (enfasi aggiunta)1. Le suddette disposizioni rendono, di fatto, del tutto inutilizzabile l’abilitazione nazionale conseguita dai professionisti abilitati al di fuori della Regione Campania”. In considerazione di ciò il presidente Gabriella Mucciolo precisa che “le disposizioni contenute nei Regolamenti del MANN, del Parco Archeologico di Paestum (attualmente sospeso), del Parco Archeologico di Pompei, nonché gli accordi e/o prassi e/o disposizioni relativi al Parco Archeologico di Pompei, al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo e al Parco Archeologico del Colosseo siano idonee a limitare ingiustificatamente l’attività delle guide turistiche e auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un complessivo riesame della materia da parte delle autorità competenti”. Di qui l’invito a modificare le disposizioni.